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Immigrazione
Assunzione di lavoratori stranieri
I moduli per presentare le domande di prima assunzione presso lo Sportello unico per l'immigrazione
-English version: Engagement of foreign workers
 
Ricongiungimento familiare degli stranieri
Chi può chiederlo e le procedure per il rilascio del nulla osta
Presentare richiesta per l’ingresso dei familiari al seguito del lavoratore
 
Richiedere il permesso di soggiorno
 
Richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
 
Rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio
 
Iscriversi all’università
 
Iscriversi all’Anagrafe
 
Come dare valore legale ai documenti
Si tratta di atti e documenti "formati" in Italia affinché abbiano valore all'estero; viceversa, atti e documenti "formati" da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia
Ottenere l'assistenza sanitaria                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

Le schede informative

A - Prima assunzione dei lavoratori stranieri

B - Rilascio - Rinnovo del permesso di soggiorno

C - Permessi in Questura

D - Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

E - Richiesta di asilo

F - Ricongiungimento familiare

G - Minori stranieri

H - Stranieri e anagrafe

I - Stranieri e scuola

L - Assistenza sanitaria per cittadini stranieri

M - Cittadinanza

 

 

  1. Per l’anno 2007 è possibile  assumere un lavoratore extracomunitario in Italia per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato?

 

L’assunzione di lavoratori stranieri è consentita esclusivamente nell’ambito delle quote previste nel decreto flussi annuale. Al momento non è ancora possibile prevedere quale sarà la data di emanazione del decreto flussi per il 2007. Si precisa, pertanto, che occorre attendere l’emanazione di detto decreto per poter presentare la domanda di assunzione

 

 

  1. Cosa deve fare lo straniero per ottenere un permesso di soggiorno per cure mediche?

 

Ai sensi dell’art. 36 del T.U. sull’immigrazione, lo straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia può ottenere uno specifico visto presso la Rappresentanza consolare italiana del Paese di provenienza. A tal fine, l’interessato deve presentare una dichiarazione della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presunta. Si precisa che il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche ha una durata pari a quella presunta per il trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.

 

 

3.      Si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo?

 

Ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, previa presentazione della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento del lavoro autonomo, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l’anno corrente.

 

 

4.      Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?

 

      Ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato,  nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l’anno corrente.

 

 

5. Qual è il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al decreto flussi per i lavoratori stagionali, anno 2007?

 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al decreto flussi per i lavoratori stagionali, anno 2007, è il 31.12.2007.

 

 

6.      Cosa accade ai cittadini rumeni che prima dell’entrata nell’UE abbiano ricevuto un provvedimento di espulsione? 

 

      Per effetto dell’entrata della Romania nell’Unione Europea dallo scorso 01.01.2007, si intendono cessati gli effetti dei provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei rumeni, eccetto i provvedimenti che dipendano da ragioni di ordine e sicurezza pubblica o di sanità pubblica. Pertanto, il cittadino espulso, perché colto senza permesso di soggiorno prima del 2007, potrà liberamente tornare in Italia, purché munito di un documento di riconoscimento in corso di validità.

 

 

7.      Lo straniero può essere assistito da uffici nella compilazione delle richieste per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno?

 

I comuni e i patronati assicurano a titolo gratuito, e nell'ambito dei loro fini istituzionali un’attività di informazione, consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta predisposizione delle istanze per il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno; inoltre, sul portale dell’Immigrazione, www.portaleimmigrazione.it, attraverso l' area riservata ai Comuni e ai Patronati è possibile compilare telematicamente la richiesta, che successivamente, il cittadino straniero presenterà presso gli sportelli degli uffici postali abilitati all'accettazione di tali istanze.


 

 

  1. Chi bisogna contattare per avere indicazioni sullo stato di una pratica?

 

      Per avere informazioni sullo stato di una pratica è possibile rivolgersi allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura dove è stata presentata l’istanza.

 

 

  1. Che titoli servono in Italia per fare l’infermiere?

 

L’esercizio della professione d’infermiere in Italia è subordinato al possesso di una laurea in scienze infermieristiche e all’iscrizione all’ordine professionale degli infermieri, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia (Ipasvi). Gl’interessati di origine straniera devono innanzitutto provvedere, dall’estero, ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di studio equivalente presso il Ministero della Salute; successivamente, anche se la categoria degli infermieri non rientra nelle quote annuali, devono essere richiesti da una struttura sanitaria italiana. A seguito di tale richiesta viene loro concesso un visto di entrata temporanea, necessario per prepararsi e per superare un esame che verte sull’accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle norme deontologiche della professione, superando il quale è possibile iscriversi all’ordine professionale. L’iscrizione all’albo permetterà di svolgere l’attività lavorativa con decorrenza immediata ed assunzione in via definitiva sulla base di un permesso di soggiorno con durata indeterminata.   

 

 

10.  Per il ricongiungimento familiare, lo Sportello Unico per l’Immigrazione deve ancora richiedere i certificati di nascita, matrimonio, stato di famiglia dello straniero da ricongiungere con traduzione, legalizzazione e visto valido per ricongiungimento familiare?

 

      Per quanto concerne i requisiti soggettivi, riguardanti i presupposti di parentela, coniugio, minore età, stato di salute, la nuova formulazione dell’art. 29 del T.U. 286/98, così come modificato dall’art. 2, co. 7, d.lgs. 5/2007, stabilisce che l’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare dal ricongiungere richiede il visto, provveda all’accertamento dell’autenticità della documentazione comprovante i requisiti soggettivi, per cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione non dovrà più richiedere i relativi certificati. Il d.lgs. suindicato, inoltre, abolisce la procedura di validazione, con la conseguenza che dal 15.02.2007 la rappresentanze diplomatiche si limiteranno a verificare, all’atto della richiesta del visto, l’autenticità degli atti di stato civile e dei documenti che attestino il rapporto di parentela degli stranieri da ricongiungere.

 

 

11.  La nuova disciplina sul ricongiungimento familiare vale anche per le domande già acquisite?

 

La procedura concernente le istanze già acquisite si considera avviata allorché lo Sportello Unico per l’Immigrazione abbia visionato la documentazione prodotta dal richiedente. Si precisa, inoltre, che per le istanze presentate anteriormente al 12.02.2007 e per le quali non sia stato presentato il certificato validato, il nullaosta verrà rilasciato con riserva, essendo stata eliminata la procedura di validazione presso le rappresentanze diplomatiche. Sarà cura delle medesime procedere o meno al rilascio del visto dopo aver effettuato le necessarie verifiche sugli atti di stato civile presentati.

 

 

12.  Per la richiesta di ricongiungimento familiare chi deve accertare la condizione del genitore dello straniero a carico che non ha un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine o di provenienza?

 

      L’accertamento della condizione ‘a carico’, prevista per l’attuazione del ricongiungimento familiare nei confronti del genitore del richiedente, spetta alla rappresentanza diplomatica con sede nel paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto. Al riguardo si evidenzia che il Ministero degli Affari Esteri sta provvedendo all’individuazione di parametri obiettivi a cui potersi riferire nel valutare tali condizioni.   

 

 

  1. Nell’ipotesi di ricongiungimento familiare con due o più figli al di sotto dei quattordici anni, qual è il limite di reddito da dimostrare se il ricongiungimento viene richiesto anche con il coniuge?

 

Ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. b) del T.U. n. 286/1998, così come modificato dall’art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 5/2007, il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità di un reddito pari al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale.

Al doppio dell’importo annuo, richiesto per il ricongiungimento di due o più figli infraquattordicenni, occorre, infatti, cumulare un reddito pari all’assegno sociale annuo per attuare il ricongiungimento del coniuge.

 

  1. Il titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari può presentare richiesta di ricongiungimento familiare?

 

      No. Ai sensi dell’art. 29 bis T.U. immigrazione, introdotto dall’art. 2, comma 10, D. Lgs. n. 5/2007, l’istanza di ricongiungimento familiare può essere presentata esclusivamente dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento di cui all’art. 29, salvo l’accertamento dei requisiti oggettivi.

 

 

  1. Lo straniero, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, per chiedere il ricongiungimento deve essere necessariamente in possesso di un reddito proprio, oppure si può integrare con quello di altro componente del proprio nucleo familiare?

 

      Si , ai sensi del novellato art. 29, comma 3, lett. b),T.U. 286/98, lo straniero richiedente il ricongiungimento deve essere necessariamente provvisto di un reddito proprio, ancorché integrabile con quello del coniuge convivente.

Nell’ipotesi di convivenza in assenza del rapporto di coniugio, il requisito del reddito deve essere soddisfatto integralmente dallo straniero richiedente il ricongiungimento.  

 

 

  1. Chi è competente a rilasciare la certificazione dell’idoneità alloggiativa per il ricongiungimento familiare?

 

L’art. 29, comma 3, del T.U. n. 286/1998, come introdotto dal D. Lgs. n. 5/2007, prevede che “lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio”.

Pertanto, l’idoneità dell’alloggio è certificata dall’Ufficio comunale che attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica oppure, in alternativa, dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio che attesta l’idoneità igienico sanitaria del medesimo alloggio.

 

 

 

  1. Al raggiungimento della maggiore età il figlio ricongiunto può rimanere nel nostro Paese? 

 

Il figlio ricongiunto, che abbia raggiunto la maggiore età, può continuare a permanere nel nostro Paese convertendo, ove ne ricorrano i presupposti, il permesso di soggiorno per motivi familiari, in permesso di soggiorno per motivi di studio, ovvero di lavoro, ovvero ‘di attesa occupazione ’. Si precisa, altresì, che per la detta conversione non occorre che lo straniero faccia ritorno nel Paese d’origine.

 

 

18.  Cosa fare per trasferirsi in Italia e iniziare un’attività di tipo imprenditoriale?

 

Ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 286/98 T.U. immigrazione, lo straniero che voglia trasferirsi in Italia per intraprendere un’attività di tipo imprenditoriale (lavoro autonomo), deve richiedere il visto d’ingresso per lavoro autonomo presso la Rappresentanza Diplomatica nel proprio Paese, che fornirà ogni altra informazione utile in ordine alla documentazione da produrre.

 

 

  1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, assunti da meno di un anno, possono presentare richiesta di ricongiungimento familiare?

 

Sì, così come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno n° 1368 del 22.03.2007, la sussistenza dell’importo reddituale minimo può essere accertata anche in via preventiva, tenendo conto delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso dell’anno, previa autocertificazione dallo stesso resa ai sensi della normativa vigente.

 

 

  1. Per l’ingresso in Italia per motivi di turismo, affari, visita e studio è necessario richiedere il permesso di soggiorno?

 

No, ai sensi dell’art. 4, comma 4 e art. 5, comma 3 del T.U. sull’immigrazione, come modificati dalla legge del 28 maggio 2007 n. 68, per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi.

Lo straniero, pertanto, entrerà in Italia munito del solo visto d’ingresso di cui all’art. 4, comma 2 del T.U. sull’immigrazione e entro otto giorni sarà tenuto a dichiarare la sua presenza all’autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova.

 

 

21.  Cosa s’intende per “lavoratore stagionale”? E’ compresa anche l’attività di colf-badante?

 

      Il decreto di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori formati all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2007, chiarisce che per ‘lavoratori extracomunitari stagionali’ s’intendono i soli lavoratori extracomunitari del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo, restano, pertanto, escluse colf e badanti che non possono essere assunte attraverso il detto decreto flussi.

 

 

  1. . E’ possibile far subentrare un datore di lavoro ad un altro nel caso in cui, dopo aver fatto richiesta di assunzione, non sia più interessato ad assumere?

 

      Non è consentito il subentro di un datore di lavoro ad un altro nelle more del rilascio del nulla osta  e comunque prima dell’ingresso dello straniero in Italia, pertanto, ove il datore di lavoro non sia più interessato all’assunzione, la procedura si arresta ed il nulla osta al lavoro eventualmente già rilasciato, e non ancora utilizzato, viene revocato. Tuttavia, la circolare  del 07.07.2006 precisa che, nei soli casi di decesso del datore di lavoro o cessazione dell’azienda,  è consentito il subentro nell’assunzione da parte di un familiare del defunto o da parte della nuova  azienda che abbia rilevato quella cessata.

 

 

  1. I cittadini bulgari e rumeni devono ancora avere il permesso o la carta di soggiorno per essere assunti in Italia?

 

Si fa presente che, per effetto dell’ingresso dei cittadini di Romania e Bulgaria nell’UE, a questi non si applicano più le disposizioni del T.U. sull’immigrazione, ma trovano applicazione le norme di cui al D.L.vo 6 febbraio 2007, n. 30.

Pertanto, per i cittadini bulgari e rumeni, in quanto cittadini comunitari, non occorre più il permesso o la carta di soggiorno ai fini dell’assunzione al lavoro in Italia, essendo sufficiente il possesso di un documento di identità, del codice fiscale e dell’iscrizione anagrafica. Non occorre, invece, il certificato di idoneità alloggiativa, non dovendosi stipulare alcun contratto di soggiorno.

Si precisa, infine, che resta necessaria la richiesta di nulla osta per le categorie non ricomprese nel regime transitorio previsto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale del 28 dicembre 2006, n°2.

 

 

  1. Il titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi può chiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?

 

Non è possibile richiedere la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Pertanto, venendo a mancare i presupposti che hanno giustificato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi, lo straniero che voglia continuare a permanere in Italia dovrà necessariamente rientrare nel Paese di provenienza e richiedere il visto d’ingresso per motivi di lavoro, qualora ne ricorrano i presupposti.

 

 

  1. I parenti di un minore straniero, iscritto sul permesso di soggiorno di uno dei genitori, possono assumerne la tutela se il genitore è impossibilitato ad esercitarla?

 

Sì. I parenti del minore straniero, regolarmente soggiornanti in Italia, possono richiedere l’affidamento del minore al Tribunale per i minorenni competente a cui presenteranno la relativa istanza; solo dopo il provvedimento di affidamento, al minore sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al raggiungimento della maggiore età, ex art. 31, co II, T.U. sull’Immigrazione.