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Per
l’anno 2007 è possibile assumere un lavoratore extracomunitario in
Italia per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato?
L’assunzione di lavoratori stranieri è consentita
esclusivamente nell’ambito delle quote previste nel decreto flussi
annuale. Al momento non è ancora possibile prevedere quale sarà la data
di emanazione del decreto flussi per il 2007. Si precisa, pertanto, che
occorre attendere l’emanazione di detto decreto per poter presentare la
domanda di assunzione
-
Cosa
deve fare lo straniero per ottenere un permesso di soggiorno per
cure mediche?
Ai sensi dell’art. 36 del T.U. sull’immigrazione, lo
straniero che intenda ricevere cure mediche in Italia può ottenere uno
specifico visto presso la Rappresentanza consolare italiana del Paese di
provenienza. A tal fine, l’interessato deve presentare una dichiarazione
della struttura sanitaria prescelta che indichi il tipo di cura, la data
di inizio e la durata presunta. Si precisa che il permesso di soggiorno
rilasciato per cure mediche ha una durata pari a quella presunta per il
trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità
terapeutiche documentate.
3.
Si può convertire il permesso di
soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro
autonomo?
Ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 286/98, il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, previa presentazione
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per lo
svolgimento del lavoro autonomo, in permesso di soggiorno per lavoro
autonomo, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per
l’anno corrente.
4.
Il permesso di soggiorno per motivi di
studio può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato?
Ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 286/98, il permesso di
soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere
convertito, comunque prima della sua scadenza, previa stipula del
contratto di soggiorno per lavoro, in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per
l’anno corrente.
5. Qual
è il termine ultimo per la presentazione delle domande relative al
decreto flussi per i lavoratori stagionali, anno 2007?
Il termine ultimo per la presentazione delle domande
relative al decreto flussi per i lavoratori stagionali, anno 2007, è
il 31.12.2007.
6.
Cosa accade ai cittadini rumeni che prima
dell’entrata nell’UE abbiano ricevuto un provvedimento di espulsione?
Per effetto dell’entrata della Romania nell’Unione
Europea dallo scorso 01.01.2007, si intendono cessati gli effetti dei
provvedimenti di espulsione adottati nei confronti dei rumeni, eccetto i
provvedimenti che dipendano da ragioni di ordine e sicurezza pubblica o
di sanità pubblica. Pertanto, il cittadino espulso, perché colto senza
permesso di soggiorno prima del 2007, potrà liberamente tornare in
Italia, purché munito di un documento di riconoscimento in corso di
validità.
7.
Lo straniero può essere assistito da
uffici nella compilazione delle richieste per il rinnovo o il rilascio
del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno?
I comuni e i patronati assicurano a titolo gratuito, e
nell'ambito dei loro fini istituzionali un’attività di informazione,
consulenza ed assistenza allo straniero finalizzata alla corretta
predisposizione delle istanze per il rinnovo o il rilascio del permesso
di soggiorno o della carta di soggiorno; inoltre, sul portale
dell’Immigrazione,
www.portaleimmigrazione.it, attraverso l' area riservata ai Comuni e
ai Patronati è possibile compilare telematicamente la richiesta, che
successivamente, il cittadino straniero presenterà presso gli sportelli
degli uffici postali abilitati all'accettazione di tali istanze.
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Chi
bisogna contattare per avere indicazioni sullo stato di una pratica?
Per avere informazioni sullo stato di una pratica è
possibile rivolgersi allo Sportello Unico per l’Immigrazione della
Prefettura dove è stata presentata l’istanza.
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Che
titoli servono in Italia per fare l’infermiere?
L’esercizio della professione d’infermiere in Italia è
subordinato al possesso di una laurea in scienze infermieristiche e
all’iscrizione all’ordine professionale degli infermieri, assistenti
sanitari e vigilatrici d’infanzia (Ipasvi). Gl’interessati di origine
straniera devono innanzitutto provvedere, dall’estero, ad ottenere il
riconoscimento del proprio titolo di studio equivalente presso il
Ministero della Salute; successivamente, anche se la categoria degli
infermieri non rientra nelle quote annuali, devono essere richiesti da
una struttura sanitaria italiana. A seguito di tale richiesta viene loro
concesso un visto di entrata temporanea, necessario per prepararsi e per
superare un esame che verte sull’accertamento della conoscenza della
lingua italiana e delle norme deontologiche della professione, superando
il quale è possibile iscriversi all’ordine professionale. L’iscrizione
all’albo permetterà di svolgere l’attività lavorativa con decorrenza
immediata ed assunzione in via definitiva sulla base di un permesso di
soggiorno con durata indeterminata.
10.
Per il ricongiungimento familiare, lo
Sportello Unico per l’Immigrazione deve ancora richiedere i certificati
di nascita, matrimonio, stato di famiglia dello straniero da
ricongiungere con traduzione, legalizzazione e visto valido per
ricongiungimento familiare?
Per quanto concerne i requisiti soggettivi,
riguardanti i presupposti di parentela, coniugio, minore età, stato di
salute, la nuova formulazione dell’art. 29 del T.U. 286/98, così come
modificato dall’art. 2, co. 7, d.lgs. 5/2007, stabilisce che l’autorità
consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare dal
ricongiungere richiede il visto, provveda all’accertamento
dell’autenticità della documentazione comprovante i requisiti
soggettivi, per cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione non dovrà più
richiedere i relativi certificati. Il d.lgs. suindicato, inoltre,
abolisce la procedura di validazione, con la conseguenza che dal
15.02.2007 la rappresentanze diplomatiche si limiteranno a verificare,
all’atto della richiesta del visto, l’autenticità degli atti di stato
civile e dei documenti che attestino il rapporto di parentela degli
stranieri da ricongiungere.
11.
La nuova disciplina sul ricongiungimento
familiare vale anche per le domande già acquisite?
La procedura concernente le istanze già acquisite si
considera avviata allorché lo Sportello Unico per l’Immigrazione abbia
visionato la documentazione prodotta dal richiedente. Si precisa,
inoltre, che per le istanze presentate anteriormente al 12.02.2007 e per
le quali non sia stato presentato il certificato validato, il nullaosta
verrà rilasciato con riserva, essendo stata eliminata la procedura di
validazione presso le rappresentanze diplomatiche. Sarà cura delle
medesime procedere o meno al rilascio del visto dopo aver effettuato le
necessarie verifiche sugli atti di stato civile presentati.
12.
Per la richiesta di ricongiungimento
familiare chi deve accertare la condizione del genitore dello straniero
a carico che non ha un adeguato sostegno familiare nel paese d’origine o
di provenienza?
L’accertamento della condizione ‘a carico’,
prevista per l’attuazione del ricongiungimento familiare nei confronti
del genitore del richiedente, spetta alla rappresentanza diplomatica con
sede nel paese dove il familiare da ricongiungere richiede il visto. Al
riguardo si evidenzia che il Ministero degli Affari Esteri sta
provvedendo all’individuazione di parametri obiettivi a cui potersi
riferire nel valutare tali condizioni.
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Nell’ipotesi di ricongiungimento familiare con due o più figli al di
sotto dei quattordici anni, qual è il limite di reddito da
dimostrare se il ricongiungimento viene richiesto anche con il
coniuge?
Ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. b) del T.U. n.
286/1998, così come modificato dall’art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 5/2007,
il richiedente dovrà dimostrare la disponibilità di un reddito pari al
triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Al doppio dell’importo annuo, richiesto per il
ricongiungimento di due o più figli infraquattordicenni, occorre,
infatti, cumulare un reddito pari all’assegno sociale annuo per attuare
il ricongiungimento del coniuge.
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Il
titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari
può presentare richiesta di ricongiungimento familiare?
No. Ai sensi dell’art. 29 bis T.U. immigrazione,
introdotto dall’art. 2, comma 10, D. Lgs. n. 5/2007, l’istanza di
ricongiungimento familiare può essere presentata esclusivamente dallo
straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, per le
stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento di cui
all’art. 29, salvo l’accertamento dei requisiti oggettivi.
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Lo
straniero, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari,
per chiedere il ricongiungimento deve essere necessariamente in
possesso di un reddito proprio, oppure si può integrare con quello
di altro componente del proprio nucleo familiare?
Si , ai sensi del novellato art. 29, comma 3, lett.
b),T.U. 286/98, lo straniero richiedente il ricongiungimento deve essere
necessariamente provvisto di un reddito proprio, ancorché integrabile
con quello del coniuge convivente.
Nell’ipotesi di convivenza in assenza del rapporto di
coniugio, il requisito del reddito deve essere soddisfatto integralmente
dallo straniero richiedente il ricongiungimento.
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Chi è competente a rilasciare la certificazione dell’idoneità
alloggiativa per il ricongiungimento familiare?
L’art. 29, comma 3, del T.U. n. 286/1998, come introdotto
dal D. Lgs. n. 5/2007, prevede che “lo straniero che richiede il
ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un
alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero sia fornito
dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dall’Azienda
unità sanitaria locale competente per territorio”.
Pertanto, l’idoneità dell’alloggio è certificata
dall’Ufficio comunale che attesta la sua conformità ai parametri minimi
previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica
oppure, in alternativa, dall’Azienda sanitaria locale competente per
territorio che attesta l’idoneità igienico sanitaria del medesimo
alloggio.
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Al
raggiungimento della maggiore età il figlio ricongiunto può rimanere
nel nostro Paese?
Il figlio ricongiunto, che abbia raggiunto la maggiore
età, può continuare a permanere nel nostro Paese convertendo, ove ne
ricorrano i presupposti, il permesso di soggiorno per motivi familiari,
in permesso di soggiorno per motivi di studio, ovvero di lavoro, ovvero
‘di attesa occupazione ’. Si precisa, altresì, che per la detta
conversione non occorre che lo straniero faccia ritorno nel Paese
d’origine.
18.
Cosa fare per trasferirsi in Italia e
iniziare un’attività di tipo imprenditoriale?
Ai sensi dell’art. 26 d.lgs. 286/98 T.U. immigrazione, lo
straniero che voglia trasferirsi in Italia per intraprendere un’attività
di tipo imprenditoriale (lavoro autonomo), deve richiedere il visto
d’ingresso per lavoro autonomo presso la Rappresentanza Diplomatica nel
proprio Paese, che fornirà ogni altra informazione utile in ordine alla
documentazione da produrre.
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I
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, assunti da meno di un
anno, possono presentare richiesta di ricongiungimento familiare?
Sì, così come chiarito dalla circolare del Ministero
dell’Interno n° 1368 del 22.03.2007, la sussistenza dell’importo
reddituale minimo può essere accertata anche in via preventiva, tenendo
conto delle retribuzioni che saranno percepite dal richiedente nel corso
dell’anno, previa autocertificazione dallo stesso resa ai sensi della
normativa vigente.
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Per
l’ingresso in Italia per motivi di turismo, affari, visita e studio
è necessario richiedere il permesso di soggiorno?
No, ai sensi dell’art. 4, comma 4 e art. 5, comma 3 del
T.U. sull’immigrazione, come modificati dalla legge del 28 maggio 2007
n. 68, per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non
è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno
stesso non sia superiore a tre mesi.
Lo straniero, pertanto, entrerà in Italia munito del solo
visto d’ingresso di cui all’art. 4, comma 2 del T.U. sull’immigrazione e
entro otto giorni sarà tenuto a dichiarare la sua presenza all’autorità
di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova.
21.
Cosa s’intende per “lavoratore
stagionale”? E’ compresa anche l’attività di colf-badante?
Il decreto di programmazione transitoria dei flussi
d’ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori
formati all’estero nel territorio dello Stato per l’anno 2007, chiarisce
che per ‘lavoratori extracomunitari stagionali’ s’intendono i soli
lavoratori extracomunitari del settore turistico-alberghiero e del
settore agricolo, restano, pertanto, escluse colf e badanti che non
possono essere assunte attraverso il detto decreto flussi.
-
.
E’ possibile far subentrare un datore di lavoro ad un altro nel caso
in cui, dopo aver fatto richiesta di assunzione, non sia più
interessato ad assumere?
Non è consentito il subentro di un datore di lavoro
ad un altro nelle more del rilascio del nulla osta e comunque prima
dell’ingresso dello straniero in Italia, pertanto, ove il datore di
lavoro non sia più interessato all’assunzione, la procedura si arresta
ed il nulla osta al lavoro eventualmente già rilasciato, e non ancora
utilizzato, viene revocato. Tuttavia, la circolare del 07.07.2006
precisa che, nei soli casi di decesso del datore di lavoro o cessazione
dell’azienda, è consentito il subentro nell’assunzione da parte di un
familiare del defunto o da parte della nuova azienda che abbia rilevato
quella cessata.
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I
cittadini bulgari e rumeni devono ancora avere il permesso o la
carta di soggiorno per essere assunti in Italia?
Si fa presente che, per effetto dell’ingresso dei
cittadini di Romania e Bulgaria nell’UE, a questi non si applicano più
le disposizioni del T.U. sull’immigrazione, ma trovano applicazione le
norme di cui al D.L.vo 6 febbraio 2007, n. 30.
Pertanto, per i cittadini bulgari e rumeni, in quanto
cittadini comunitari, non occorre più il permesso o la carta di
soggiorno ai fini dell’assunzione al lavoro in Italia, essendo
sufficiente il possesso di un documento di identità, del codice fiscale
e dell’iscrizione anagrafica. Non occorre, invece, il certificato di
idoneità alloggiativa, non dovendosi stipulare alcun contratto di
soggiorno.
Si precisa, infine, che resta necessaria la richiesta di
nulla osta per le categorie non ricomprese nel regime transitorio
previsto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del
Ministero della Solidarietà Sociale del 28 dicembre 2006, n°2.
-
Il
titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi religiosi
può chiederne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro
subordinato?
Non è possibile richiedere la conversione del permesso di
soggiorno rilasciato per motivi religiosi in permesso di soggiorno per
lavoro subordinato. Pertanto, venendo a mancare i presupposti che hanno
giustificato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi,
lo straniero che voglia continuare a permanere in Italia dovrà
necessariamente rientrare nel Paese di provenienza e richiedere il visto
d’ingresso per motivi di lavoro, qualora ne ricorrano i presupposti.
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I
parenti di un minore straniero, iscritto sul permesso di soggiorno
di uno dei genitori, possono assumerne la tutela se il genitore è
impossibilitato ad esercitarla?
Sì. I parenti del minore straniero, regolarmente
soggiornanti in Italia, possono richiedere l’affidamento del minore al
Tribunale per i minorenni competente a cui presenteranno la relativa
istanza; solo dopo il provvedimento di affidamento, al minore sarà
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al
raggiungimento della maggiore età, ex art. 31, co II, T.U.
sull’Immigrazione.
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