principio della parità di trattamento
Tra di loro, si affermava, non deve essere
fatta alcuna distinzione ed essi hanno le stesse opportunità di impiego anche
nel caso di assunzione diretta prevista in alcuni casi dalla legge. La Suprema
Corte non fece altro che ribadire un concetto già esplicitato nell'art.10 della
Convenzione OIL n.143 del 1975 (resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile
1981 n. 158) nel quale si afferma che ciascuno Stato membro si impegna a
garantire ai lavoratori migranti che si trovano nel territorio italiano la
parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di
professione.
Il principio della parità di trattamento sarebbe cioè applicabile, non solo
successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro, ma deve essere
ritenuto valido anche nella fase anteriore all'eventuale formazione del
contratto di lavoro.
A rafforzare un tale orientamento è giunta il 13 aprile 2001 la sentenza n.399
del Tar Liguria la quale, basandosi sul riconoscimento da parte del testo unico
sull'immigrazione al lavoratore straniero degli stessi diritti attribuiti al
lavoratore italiano, ammette la possibilità di partecipazione ad un pubblico
concorso in capo al cittadino extracomunitario.
Proprio questa uguaglianza di diritti sancita dal testo unico in materia di
immigrazione è stata solennemente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la
sentenza del dicembre del 1998, ponendo in essere una regola di applicazione
generalizzata.
Alla luce di questi ed altri interventi giurisprudenziali non può che darsi
un'interpretazione estensiva dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56
inerente all'assunzione, nel Pubblico Impiego, dei lavoratori che non abbiano un
titolo di studio superiore a quello conseguito dalla scuola dell'obbligo. Le
assunzioni nella Pubblica Amministrazione dei lavoratori da inquadrare in
particolari livelli retributivo-funzionali avvengono sostanzialmente in base a
delle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in
quelle di mobilità.
L'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni deve
necessariamente valere anche per il lavoratore extracomunitario in possesso di
regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Quindi tale meccanismo
riguarda tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro cittadinanza, in base a
graduatorie formate sui nominativi iscritti nelle liste di collocamento. Risulta
quindi corretto il principio che, in difetto di esplicita esclusione, i
lavoratori extracomunitari aventi titolo per accedere al lavoro subordinato in
Italia godono degli stessi diritti dei lavoratori italiani. Essi devono, cioè,
essere messi nelle stesse condizioni nella ricerca dell'occupazione e non solo
in presenza di un rapporto di lavoro già instaurato.