principio della parità di trattamento

 

Tra di loro, si affermava, non deve essere fatta alcuna distinzione ed essi hanno le stesse opportunità di impiego anche nel caso di assunzione diretta prevista in alcuni casi dalla legge. La Suprema Corte non fece altro che ribadire un concetto già esplicitato nell'art.10 della Convenzione OIL n.143 del 1975 (resa esecutiva in Italia con la legge 10 aprile 1981 n. 158) nel quale si afferma che ciascuno Stato membro si impegna a garantire ai lavoratori migranti che si trovano nel territorio italiano la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione.

Il principio della parità di trattamento sarebbe cioè applicabile, non solo successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro, ma deve essere ritenuto valido anche nella fase anteriore all'eventuale formazione del contratto di lavoro.

A rafforzare un tale orientamento è giunta il 13 aprile 2001 la sentenza n.399 del Tar Liguria la quale, basandosi sul riconoscimento da parte del testo unico sull'immigrazione al lavoratore straniero degli stessi diritti attribuiti al lavoratore italiano, ammette la possibilità di partecipazione ad un pubblico concorso in capo al cittadino extracomunitario.

Proprio questa uguaglianza di diritti sancita dal testo unico in materia di immigrazione è stata solennemente riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza del dicembre del 1998, ponendo in essere una regola di applicazione generalizzata.

Alla luce di questi ed altri interventi giurisprudenziali non può che darsi un'interpretazione estensiva dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.56 inerente all'assunzione, nel Pubblico Impiego, dei lavoratori che non abbiano un titolo di studio superiore a quello conseguito dalla scuola dell'obbligo. Le assunzioni nella Pubblica Amministrazione dei lavoratori da inquadrare in particolari livelli retributivo-funzionali avvengono sostanzialmente in base a delle selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità.

L'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni deve necessariamente valere anche per il lavoratore extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Quindi tale meccanismo riguarda tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro cittadinanza, in base a graduatorie formate sui nominativi iscritti nelle liste di collocamento. Risulta quindi corretto il principio che, in difetto di esplicita esclusione, i lavoratori extracomunitari aventi titolo per accedere al lavoro subordinato in Italia godono degli stessi diritti dei lavoratori italiani. Essi devono, cioè, essere messi nelle stesse condizioni nella ricerca dell'occupazione e non solo in presenza di un rapporto di lavoro già instaurato.