SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
795–B
Attesto che il Senato della Repubblica,
l’11 luglio 2002, ha approvato il seguente disegno di legge
d’iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati:
Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI IMMIGRAZIONE
Art. 1.
(Cooperazione con Stati
stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in
favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque
natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 13-bis, comma 1,
lettera i-bis), dopo le parole: «organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS),» sono inserite le
seguenti: «delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;
b) all’articolo 65, comma 2,
lettera c-sexies), dopo le parole: «a favore delle ONLUS»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonchè le iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 13-bis,
comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti
all’OCSE;».
2. Nella elaborazione e nella eventuale revisione dei
programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto per interventi
non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi non appartenenti
all’Unione europea, con esclusione delle iniziative a carattere
umanitario, il Governo tiene conto anche della collaborazione
prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi
migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali
operanti nell’immigrazione clandestina, nel traffico di esseri
umani, nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di
stupefacenti, di armamenti, nonchè in materia di cooperazione
giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei
programmi di cooperazione e di aiuto di cui al comma 2 qualora i
Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul
territorio italiano di cittadini espulsi.
Art. 2.
(Comitato per il
coordinamento
e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998», dopo l’articolo 2, è
inserito il seguente:
«Art. 2-bis. – (Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio) – 1. È istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente
testo unico, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal
Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da
un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri,
ed è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in
ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da un
presidente di regione o di provincia autonoma designato dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome.
3. Per l’istruttoria delle questioni
di competenza del Comitato, è istituito un gruppo tecnico di
lavoro presso il Ministero dell’interno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti per gli affari regionali, per le
pari opportunità, per il coordinamento delle politiche
comunitarie, per l’innovazione e le tecnologie, e dei Ministeri
degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, delle
attività produttive, dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, della difesa,
dell’economia e delle finanze, della salute, delle politiche
agricole e forestali, per i beni e le attività culturali, delle
comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro per
gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alle riunioni, in relazione
alle materie oggetto di esame, possono essere invitati anche
rappresentanti di ogni altra pubblica amministrazione
interessata all’attuazione delle disposizioni del presente testo
unico, nonchè degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui
all’articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli
affari esteri, con il Ministro dell’interno e con il Ministro
per le politiche comunitarie, sono definite le modalità di
coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture
della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Art. 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, al comma 1, dopo le
parole: «ogni tre anni» sono inserite le seguenti: «salva la
necessità di un termine più breve».
2. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 3, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Comitato di cui all’articolo 2-bis,
comma 2, la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il
termine del 30 novembre dell’anno precedente a quello di
riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali
individuati nel documento programmatico, le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per
lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e
delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai
sensi dell’articolo 20. Qualora se ne ravvisi l’opportunità,
ulteriori decreti possono essere emanati durante l’anno. I visti
di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere
in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l’anno precedente».
Art. 4.
(Ingresso nel territorio
dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 4, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di
origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni
non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli
emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al
rilascio del visto di ingresso l’autorità diplomatica o
consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione
scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi all’ingresso ed al soggiorno in
Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla
normativa in vigore per procedere al rilascio del visto,
l’autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo
straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto
stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il
diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le
domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26,
27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di
visto comporta automaticamente, oltre alle relative
responsabilità penali, l’inammissibilità della domanda. Per lo
straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai
fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva
comunicazione all’autorità di frontiera»;
b) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i
quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei
controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle
persone o che risulti condannato, anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dall’articolo
380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per
reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e
dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per
reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attività illecite».
Art. 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 5 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di
soggiorno rilasciati», sono inserite le seguenti: «, e in corso
di validità,»;
b) dopo il comma 2, è inserito
il seguente:
«2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici»;
c) al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata
del permesso di soggiorno» sono inserite le seguenti: «non
rilasciato per motivi di lavoro»;
d) al comma 3, le lettere b)
e d) sono abrogate;
e) dopo il comma 3, sono inseriti
i seguenti:
«3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di
lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata
del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista
dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere
venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro
stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi
ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre
annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito
nell’ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento.
Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il
permesso è revocato immediatamente nel caso in cui lo straniero
violi le disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre
soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di
permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base
della certificazione della competente rappresentanza diplomatica
o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di
soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due
anni.
3-quinquies. La rappresentanza
diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di
ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dell’articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro
autonomo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26, ne dà
comunicazione anche in via telematica al Ministero dell’interno
e all’INPS per l’inserimento nell’archivio previsto dal comma 9
dell’articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della
documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell’interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all’articolo 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento
familiare, ai sensi dell’articolo 29, la durata del permesso di
soggiorno non può essere superiore a due anni»;
f) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora,
almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al
comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima nei
casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis,
e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla
verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle
diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal
regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato
per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale»;
g) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del
permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi
fotodattiloscopici»;
h) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi
a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie in attuazione dell’Azione comune adottata dal
Consiglio dell’Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l’adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno»;
i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
«8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di
ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di
soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di
ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con
la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto
o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la
reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il
fatto è commesso da un pubblico ufficiale».
Art. 6.
(Contratto di soggiorno per
lavoro
subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, dopo l’articolo 5 è inserito il
seguente:
«Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) – 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di
lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione
europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro
della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri
nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
b) l’impegno al pagamento da
parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro
del lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio
del permesso di soggiorno il contratto che non contenga le
dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per
lavoro è sottoscritto in base a quanto previsto dall’articolo 22
presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia
nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove
avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione».
2. Con il regolamento di cui all’articolo 34, comma 1, si
procede all’attuazione e all’integrazione delle disposizioni
recate dall’articolo 5-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, con particolare riferimento all’assunzione
dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a),
del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali
condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Art. 7.
(Facoltà inerenti il
soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 6, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «prima della
sua scadenza,» sono inserite le seguenti: «e previa stipula del
contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della
certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti
dall’articolo 26,»;
b) al comma 4, le parole: «può
essere sottoposto a rilievi segnaletici» sono sostituite dalle
seguenti: «è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e
segnaletici».
Art. 8.
(Sanzioni per l’inosservanza
degli obblighi di comunicazione dell’ospitante e del datore di
lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 7, dopo il comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro».
Art. 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
Art. 10.
(Coordinamento dei controlli
di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 11, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell’interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento
unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell’interno promuove altresì apposite
misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in
materia di controlli sull’immigrazione e le autorità europee
competenti in materia di controlli sull’immigrazione ai sensi
dell’Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30
settembre 1993, n. 388».
Art. 11.
(Disposizioni contro le
immigrazioni
clandestine)
1. All’articolo 12 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo
unico compie atti diretti a procurare l’ingresso nel territorio
dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare
l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è
cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 15.000 euro
per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie
atti diretti a procurare l’ingresso di taluno nel territorio
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo
unico, ovvero a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza
permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni
e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena
si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in
concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque
illegalmente ottenuti»;
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza
illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l’ingresso o
la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per
la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurare l’ingresso o la
permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento
inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti
al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o
comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l’ingresso
di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne
lo sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del
codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis
e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano
sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle
predette aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti
dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei
confronti dell’imputato che si adopera per evitare che
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità
giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l’individuazione o la cattura di
uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All’articolo 4-bis,
comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, dopo le parole: “609-octies del
codice penale“ sono inserite le seguenti: “nonchè dall’articolo
12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,“»;
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave,
di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o
coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla,
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che
confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello
Stato.
9-ter. Le navi della Marina
militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia
di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere
alle attività di cui al comma 9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis
possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali,
oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da
parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti
dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali
o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza
bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento
delle navi della Marina militare nonchè quelle di raccordo con
le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di
polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e
delle infrastrutture e dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai
commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto
compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico
aereo».
Art. 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All’articolo 13 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’espulsione è disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame
o impugnativa da parte dell’interessato. Quando lo straniero è
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire
l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria,
che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all’accertamento della
responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona
offesa. In tal caso l’esecuzione del provvedimento è sospesa
fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all’espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria
non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di
nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento
presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi
dell’articolo 14»;
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta all’atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere
ai sensi dell’articolo 391, comma 5, del codice di procedura
penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla
osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al
comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a
procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata
estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare
in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo
stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l’estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta all’esecuzione
dell’espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al
questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi
3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova
dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non
luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis,
13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso
rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore,
prima del termine di prescrizione del reato più grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l’articolo
345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della
custodia cautelare, quest’ultima è ripristinata a norma
dell’articolo 307 del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all’espulsione
non può essere concesso qualora si proceda per uno o più delitti
previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale, nonchè dall’articolo 12 del presente
testo unico»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’espulsione è sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è
scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato
chiesto il rinnovo, l’espulsione contiene l’intimazione a
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di quindici
giorni. Il questore dispone l’accompagnamento immediato alla
frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che quest’ultimo si sottragga all’esecuzione
del provvedimento»;
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Avverso il decreto di espulsione può essere
presentato unicamente il ricorso al tribunale in composizione
monocratica del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto
l’espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione
monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente
comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,
è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne l’autenticità e ne
curano l’inoltro all’autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso all’assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all’autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell’ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonchè, ove
necessario, da un interprete»;
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai
seguenti:
«13. Lo straniero espulso non può rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del
Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è
punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente
espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione
disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso
è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena
si applica allo straniero che, già denunciato per il reato di
cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul
territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13
e 13-bis è sempre consentito l’arresto in flagranza
dell’autore del fatto e, nell’ipotesi di cui al comma 13-bis,
è consentito il fermo. In ogni caso contro l’autore del
fatto si procede con rito direttissimo»;
h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto
di cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve,
in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della
complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di
permanenza in Italia».
Art. 13.
(Esecuzione dell’espulsione)
1. All’articolo 14 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro
per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora
l’accertamento dell’identità e della nazionalità, ovvero
l’acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi
difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare
il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale
termine, il questore esegue l’espulsione o il respingimento,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice»;
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l’espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto,
recante l’indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza
giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in
violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno. In
tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai
sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione
delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato
è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai
commi 5-ter e 5-quater è obbligatorio l’arresto
dell’autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al
fine di assicurare l’esecuzione dell’espulsione, il questore può
disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente
articolo».
2. Per la costruzione di nuovi centri di permanenza
temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel limite
massimo di 12,39 milioni di euro per l’anno 2002, 24,79 milioni
di euro per l’anno 2003 e 24,79 milioni di euro per l’anno 2004.
Art. 14.
(Ulteriori disposizioni per
l’esecuzione
dell’espulsione)
1. All’articolo 15 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:
«1-bis. Della emissione del provvedimento di
custodia cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad
una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da
Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al
questore ed alla competente autorità consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e
consentire, in presenza dei requisiti di legge, l’esecuzione
della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di
custodia cautelare o di detenzione».
2. La rubrica dell’articolo 15 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente:
«Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
l’esecuzione dell’espulsione».
Art. 15.
(Espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
1. L’articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 16. - (Espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione) – 1. Il giudice,
nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell’applicare la pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che
si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell’articolo 163 del codice penale nè le cause ostative
indicate nell’articolo 14, comma 1, del presente testo unico,
può sostituire la medesima pena con la misura dell’espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L’espulsione di cui al comma 1 è
eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile,
secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 4.
3. L’espulsione di cui al comma 1 non
può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o
più delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti
dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel
massimo a due anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del
comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima
del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, la sanzione
sostitutiva è revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero,
identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni
indicate nell’articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena
detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta
l’espulsione. Essa non può essere disposta nei casi in cui la
condanna riguarda uno o più delitti previsti dall’articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico.
6. Competente a disporre l’espulsione
di cui al comma 5 è il magistrato di sorveglianza, che decide
con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni
degli organi di polizia sull’identità e sulla nazionalità dello
straniero. Il decreto di espulsione è comunicato allo straniero
che, entro il termine di dieci giorni, può proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel
termine di venti giorni.
7. L’esecuzione del decreto di
espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei
termini di impugnazione o della decisione del tribunale di
sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a
quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. L’espulsione è eseguita dal questore competente per il
luogo di detenzione dello straniero con la modalità
dell’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del
termine di dieci anni dall’esecuzione dell’espulsione di cui al
comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato
illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo
stato di detenzione è ripristinato e riprende l’esecuzione della
pena.
9. L’espulsione a titolo di sanzione
sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi
di cui all’articolo 19».
Art. 16.
(Diritto di difesa)
1. All’articolo 17, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo le
parole: «Lo straniero» sono inserite le seguenti: «parte offesa
ovvero» e dopo la parola: «richiesta» sono inserite le seguenti:
«della parte offesa o».
Art. 17.
(Determinazione dei flussi
di ingresso)
1. All’articolo 21 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Nello stabilire le quote i decreti
prevedono restrizioni numeriche all’ingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto
all’immigrazione clandestina o nella riammissione di propri
cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio»;
b) al comma 1, secondo periodo,
dopo le parole: «quote riservate» sono inserite le seguenti: «ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei
genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere
inseriti in un apposito elenco, costituito presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonchè»;
c) dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. Il decreto annuale ed i decreti
infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati
sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali di utenza, elaborati dall’anagrafe
informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di
attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre
strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono
trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla
condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative
ai flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla
capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo».
Art. 18.
(Lavoro subordinato a tempo
determinato e indeterminato e lavoro autonomo)
1. L’articolo 22 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) – 1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico
per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento
relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a
tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato con uno straniero residente
all’estero deve presentare allo sportello unico per
l’immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in
cui ha sede legale l’impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la
prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al
lavoro;
b) idonea documentazione
relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il
lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di
soggiorno con specificazione delle relative condizioni,
comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso
datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel
Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a
comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e
c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all’articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per
l’immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al
centro per l’impiego di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro
per l’impiego provvede a diffondere le offerte per via
telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito
INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli
eventuali interventi previsti dall’articolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza
che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore
nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro
trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione
negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il
centro per l’impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per
l’immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta
giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che
siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le
prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il
nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e
qualitativi determinati a norma dell’articolo 3, comma 4, e
dell’articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette
la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici
consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al
lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a
sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di
residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli
accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con
indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico
per l’immigrazione. Entro otto giorni dall’ingresso, lo
straniero si reca presso lo sportello unico per l’immigrazione
che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest’ultimo,
trasmesso in copia all’autorità consolare competente ed al
centro per l’impiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di
comunicare allo sportello unico per l’immigrazione qualunque
variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero,
è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per
l’accertamento e l’irrogazione della sanzione è competente il
prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall’articolo
23, ai fini dell’ingresso in Italia per motivi di lavoro, il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto
rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o
di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono all’INPS,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche
relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo
per l’accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei
permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di
cui al titolo IV; l’INPS, sulla base delle informazioni
ricevute, costituisce un “Archivio anagrafico dei lavoratori
extracomunitari“, da condividere con altre amministrazioni
pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a
convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse
informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle
questure, all’ufficio finanziario competente che provvede
all’attribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per
l’immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati
secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
all’articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non
costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al
lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di
lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a
sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di
comunicazione ai centri per l’impiego, anche ai fini
dell’iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di
collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa
alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso
di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con
l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro
per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i
lavoratori stagionali dall’articolo 25, comma 5, in caso di
rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla
normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di
età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto
dall’articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di
patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che
prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed
extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di
formazione professionale acquisiti all’estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la commissione centrale per l’impiego, dispone
condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per
singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre
partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi
di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti
e delle relative norme di attuazione».
2. All’articolo 26, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La rappresentanza diplomatica o consolare
rilascia, altresì, allo straniero la certificazione
dell’esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai
fini degli adempimenti previsti dall’articolo 5, comma 3-quater,
per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo».
Art. 19.
(Titoli di prelazione)
1. L’articolo 23 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 23. - (Titoli di prelazione) – 1.
Nell’ambito di programmi approvati, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome, dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti
locali, organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di
lavoro e dei lavoratori, nonchè organismi internazionali
finalizzati al trasferimento dei lavoratori stranieri in Italia
ed al loro inserimento nei settori produttivi del Paese, enti ed
associazioni operanti nel settore dell’immigrazione da almeno
tre anni, possono essere previste attività di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine.
2. L’attività di cui al comma 1 è
finalizzata:
a) all’inserimento lavorativo mirato nei
settori produttivi italiani che operano all’interno dello Stato;
b) all’inserimento lavorativo
mirato nei settori produttivi italiani che operano all’interno
dei Paesi di origine;
c) allo sviluppo delle attività
produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle
attività di cui al comma 1 sono preferiti nei settori di impiego
ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al
lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalità previste nel regolamento di attuazione del presente
testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del
presente testo unico prevede agevolazioni di impiego per i
lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di cui
al comma 1».
Art. 20.
(Lavoro stagionale)
1. L’articolo 24 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Lavoro stagionale) – 1. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione
della provincia di residenza ai sensi dell’articolo 22. Nei casi
in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalità previste dall’articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l’impiego competente,
che verifica nel termine di cinque giorni l’eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire
l’impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per
l’immigrazione rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto
del diritto di precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla
data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L’autorizzazione al lavoro
stagionale ha validità da venti giorni ad un massimo di nove
mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con ri-
ferimento all’accorpamento di gruppi di lavori di più breve
periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove
abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di
soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro
in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai
fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può,
inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a
tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le
condizioni.
5. Le commissioni regionali
tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni
e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire
l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro
stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto
per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonchè eventuali
incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei
flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
all’accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle
sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è
punito ai sensi dell’articolo 22, comma 12».
Art. 21.
(Ingresso e soggiorno per
lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 26, dopo il comma 7, è
aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile
per alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di
autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la
revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e
l’espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica».
Art. 22.
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) è
aggiunta la seguente:
«r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private;»;
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il
seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e
delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera
sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di
tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di
assicurare la tutela dei vivai giovanili».
Art. 23.
(Ricongiungimento familiare)
1. All’articolo 29 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) figli maggiorenni a carico, qualora non
possano per ragioni oggettive provvedere al proprio
sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidità totale»;
2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «qualora non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni
qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro
sostentamento per documentati gravi motivi di salute»;
3) la lettera d) è abrogata;
b) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione compresa
quella attestante i rapporti di parentela, coniugio e la minore
età, autenticata dall’autorità consolare italiana, è presentata
allo sportello unico per l’immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il
luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia copia
contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. L’ufficio, verificata, anche
mediante accertamenti presso la questura competente, l’esistenza
dei requisiti di cui al presente articolo, emette il
provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego del
nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla
richiesta del nulla osta, l’interessato può ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti
contrassegnata dallo sportello unico per l’immigrazione, da cui
risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5».
Art. 24.
(Permesso di soggiorno
per motivi familiari)
1. All’articolo 30 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle
parole: «In caso di separazione», sono inserite le seguenti: «In
caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento e».
Art. 25.
(Minori affidati al
compimento
della maggiore età)
1. All’articolo 32 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1 sono
aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1
può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro
ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore età, semprechè non sia intervenuta una decisione del
Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai
minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L’ente gestore dei progetti
deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento
del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al
comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio
nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto
per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e
frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge
italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se
non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di
soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in
detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
decreti di cui all’articolo 3, comma 4».
Art. 26.
(Accesso ai corsi delle
università)
1. Il comma 5 dell’articolo 39 del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito
dal seguente:
«5. È comunque consentito l’accesso ai corsi
universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro
autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di
titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonchè agli
stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi
finali delle scuole italiane all’estero o delle scuole straniere
o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di
intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali
richieste per l’ingresso per studio».
Art. 27.
(Centri di accoglienza e
accesso
all’abitazione)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 40, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
«1-bis. L’accesso alle misure di integrazione
sociale è riservato agli stranieri non appartenenti a Paesi
dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola con le
norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del
presente testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in
materia»;
c) il comma 5 è abrogato;
d) il comma 6 è sostituito dal
seguente:
«6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e
gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso
di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno
diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini
italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente
predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare
l’accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in
materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima
casa di abitazione».
Art. 28.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole:
«ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «prefettura-ufficio
territoriale del Governo» e le parole: «il pretore» sono
sostituite dalle seguenti: «il tribunale in composizione
monocratica».
2. All’articolo 25 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, il primo periodo del
comma 5 è sostituito dal seguente: «Ai contributi di cui al
comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni
dell’articolo 22, comma 13, concernenti il trasferimento degli
stessi all’istituto o ente assicuratore dello Stato di
provenienza».
3. All’articolo 26 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da:
«o di corrispondente garanzia» fino alla fine del comma sono
soppresse.
Art. 29.
(Matrimoni contratti al fine
di eludere le norme sull’ingresso e sul soggiorno dello
straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 30, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui
al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora
sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva
convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole».
Art. 30.
(Misure di potenziamento
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle
straordinarie esigenze di servizio connesse con l’attuazione
delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del
completamento degli organici del Ministero degli affari esteri
mediante ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del
personale, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
di prima categoria possono assumere, previa autorizzazione
dell’Amministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di
ottanta unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui
all’articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
Per le stesse esigenze il contratto può essere rinnovato per due
ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche in deroga al
limite temporale di cui all’articolo 153, secondo e terzo comma,
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967. Le suddette unità di personale sono destinate a svolgere
mansioni amministrative ordinarie nelle predette sedi
all’estero. Nelle medesime sedi un corrispondente numero di
unità di personale di ruolo appartenente alle aree funzionali è
conseguentemente adibito all’espletamento di funzioni
istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonchè di
rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l’assunzione del personale di cui
al comma 1 si applicano le procedure previste per il personale
temporaneo di cui all’articolo 153 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Capo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ASILO
Art. 31.
(Permesso di soggiorno
per i richiedenti asilo)
1. L’ultimo periodo del comma 5
dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39, è sostituito dal seguente: «Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un
permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento».
Art. 32.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l’articolo 1 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Casi di trattenimento) – 1. Il
richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di
esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia,
essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio
dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua
nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei
documenti di viaggio o d’identità, oppure abbia, al suo arrivo
nello Stato, presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi
su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi non
siano immediatamente disponibili;
c) in dipendenza del procedimento
concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel
territorio dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere disposto
nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda
di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o
tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o,
comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della
presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero
già destinatario di un provvedimento di espulsione o
respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di cui al
comma 2, lettera a), è attuato nei centri di
identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il
medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e
le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli
atti adottati dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea.
Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l’accesso
ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso sarà altresì consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati
con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell’interno.
4. Per il trattenimento di cui al
comma 2, lettera b), si osservano le norme di cui
all’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. Nei centri di permanenza temporanea e
assistenza di cui al medesimo articolo 14 sarà comunque
consentito l’accesso ai rappresentanti dell’ACNUR. L’accesso
sarà altresì consentito agli avvocati e agli organismi ed enti
di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore,
autorizzati dal Ministero dell’interno.
5. Allo scadere del periodo previsto
per la procedura semplificata di cui all’articolo 1-ter,
e qualora la stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è
concesso un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine
della procedura stessa.
Art. 1-ter. - (Procedura semplificata) – 1. Nei
casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell’articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata
per la definizione della istanza di riconoscimento dello
status di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2
a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all’articolo 1-bis, comma 2, lettera a), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato
in uno dei centri di identificazione di cui all’articolo 1-bis,
comma 3. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre
giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui
all’articolo 1-bis, comma 2, lettera b), il
questore competente per il luogo in cui la richiesta è stata
presentata dispone il trattenimento dello straniero interessato
in uno dei centri di permanenza temporanea di cui all’articolo
14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286; ove già sia in corso il trattenimento, il questore
chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del
periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per
consentire l’espletamento della procedura di cui al presente
articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che, entro quindici giorni
dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all’audizione. La decisione è adottata entro i successivi tre
giorni.
4. L’allontanamento non autorizzato
dai centri di cui all’articolo 1-bis, comma 3, equivale a
rinuncia alla domanda.
5. Lo Stato italiano è competente
all’esame delle domande di riconoscimento dello status di
rifugiato di cui al presente articolo, ove i tempi non lo
consentano, ai sensi della Convenzione di Dublino ratificata ai
sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale,
integrata da un componente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, procede, entro dieci giorni, al riesame delle
decisioni su richiesta adeguatamente motivata dello straniero di
cui è disposto il trattenimento in uno dei centri di
identificazione di cui all’articolo 1-bis, comma 3. La
richiesta va presentata alla commissione territoriale entro
cinque giorni dalla comunicazione della decisione. L’eventuale
ricorso avverso la decisione della commissione territoriale è
presentato al tribunale in composizione monocratica
territorialmente competente entro quindici giorni, anche
dall’estero tramite le rappresentanze diplomatiche. Il ricorso
non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio
nazionale; il richiedente asilo può tuttavia chiedere al
prefetto competente di essere autorizzato a rimanere sul
territorio nazionale fino all’esito del ricorso. La decisione di
rigetto del ricorso è immediatamente esecutiva.
Art. 1-quater. - (Commissioni territoriali) – 1.
Presso le prefetture-uffici territoriali del Governo indicati
con il regolamento di cui all’articolo 1-bis, comma 3,
sono istituite le commissioni territoriali per il riconoscimento
dello status di rifugiato. Le predette commissioni,
nominate con decreto del Ministro dell’interno, sono presiedute
da un funzionario della carriera prefettizia e composte da un
funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
dell’ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e da un rappresentante dell’ACNUR. Per ciascun
componente deve essere previsto un componente supplente. Tali
commissioni possono essere integrate, su richiesta del
Presidente della Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato prevista dall’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1990, n. 136, da un funzionario del Ministero degli
affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli
effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a
particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle
domande dei quali occorra disporre di particolari elementi di
valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza
di competenza del Ministero degli affari esteri. In caso di
parità, prevale il voto del Presidente. Ove necessario, in
relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, le
commissioni possono essere composte da personale posto in
posizione di distacco o di collocamento a riposo. La
partecipazione del personale di cui al precedente periodo ai
lavori delle commissioni non comporta la corresponsione di
compensi o di indennità di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento
dell’istanza, il questore provvede alla trasmissione della
documentazione necessaria alla commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato che entro trenta
giorni provvede all’audizione. La decisione è adottata entro i
successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento
dell’audizione, ove necessario, le commissioni territoriali si
avvalgono di interpreti. Del colloquio con il richiedente viene
redatto verbale. Le decisioni sono adottate con atto scritto e
motivato. Le stesse verranno comunicate al richiedente,
unitamente all’informazione sulle modalità di impugnazione,
nelle forme previste dall’articolo 2, comma 6, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nell’esaminare la domanda di asilo
le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti di cui
all’articolo 5, comma 6, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, le conseguenze di un
rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni
internazionali di cui l’Italia è firmataria e, in particolare,
dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata
ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
5. Avverso le decisioni delle
commissioni territoriali è ammesso ricorso al tribunale
ordinario territorialmente competente che decide ai sensi
dell’articolo 1-ter, comma 6.
Art. 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il
diritto di asilo) – 1. La Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato prevista
dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, è trasformata in
Commissione nazionale per il diritto di asilo, di seguito
denominata “Commissione nazionale“, nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei
Ministri dell’interno e degli affari esteri. La Commissione è
presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un
funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della
carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le
libertà civili e l’immigrazione e da un dirigente del
Dipartimento della pubblica sicurezza. Alle riunioni partecipa
un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. Ciascuna
amministrazione designa, altresì, un supplente. La Commissione
nazionale, ove necessario, può essere articolata in sezioni di
analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha
compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni
territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle
medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che
poteri decisionali in tema di revoche e cessazione degli
status concessi.
3. Con il regolamento di cui
all’articolo 1-bis, comma 3, sono stabilite le modalità
di funzionamento della Commissione nazionale e di quelle
territoriali.
Art. 1-sexies. - (Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati) – 1. Gli enti locali che
prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti
asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari
di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell’ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di
mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi
previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell’interno, con
proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di
cui all’articolo 1-septies, al sostegno finanziario dei
servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non
superiore all’80 per cento del costo complessivo di ogni singola
iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il
decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario
per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per
la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità
per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle
risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1-septies,
la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, come
previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle
risorse finanziarie del Fondo di cui all’articolo 1-septies,
le modalità e la misura dell’erogazione di un contributo
economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo
che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e
1-ter e che non è accolto nell’ambito dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il
sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e
dello straniero con permesso umanitario di cui all’articolo 18
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di
accoglienza territoriali, il Ministero dell’interno attiva,
sentiti l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
l’ACNUR, un servizio centrale di informazione, promozione,
consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che
prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il servizio
centrale è affidato, con apposita convenzione, all’ANCI.
5. Il servizio centrale di cui al
comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei
richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso
umanitario;
b) creare una banca dati degli
interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti
asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle
informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli
enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di cui al
comma 1;
e) promuovere e attuare, d’intesa
con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio
attraverso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o
altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del
servizio centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del
Fondo di cui all’articolo 1-septies.
Art. 1-septies. - (Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo) – 1. Ai fini del finanziamento delle
attività e degli interventi di cui all’articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell’interno, è istituito il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell’asilo, la cui dotazione è
costituita da:
a) le risorse iscritte nell’unità previsionale di
base 4.1.2.5 “Immigrati, profughi e rifugiati“ – capitolo 2359 –
dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno
2002, già destinate agli interventi di cui all’articolo 1-sexies
e corrispondenti a 5,16 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del
Fondo europeo per i rifugiati, ivi comprese quelle già
attribuite all’Italia per gli anni 2000, 2001 e 2002 ed in via
di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
dell’economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni
eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche
internazionali, e da altri organismi dell’Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e
c), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo di cui al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione
è autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di
euro per l’anno 2003.
Art. 33.
(Dichiarazione di emersione
di lavoro
irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle
proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia
affetti da patologie o handicap che ne limitano
l’autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo competente per territorio mediante presentazione della
dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente
articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal
richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto
concerne la data, fa fede il timbro dell’ufficio postale
accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente
comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene
a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque,
la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l’indicazione delle
generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione della tipologia e
delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della
retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella
prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di
emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo
forfettario, pari all’importo trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme
a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare
con il prestatore d’opera, nei termini di cui al comma 5, il
contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
introdotto dall’articolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della
patologia o handicap del componente la famiglia alla cui
assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è
richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al
lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura – ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica
l’ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la
questura accerta se sussistono motivi ostativi all’eventuale
rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno,
dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del
Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di
coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei
lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura – ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per
stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla
presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione
di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di
soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma
4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da
parte dell’organo competente della prova della continuazione del
rapporto e della regolarità della posizione contributiva della
manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti
comporta l’archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei
commi da 1 a 5, non sono punibili per le violazioni delle norme
relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario,
compiute, antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione all’occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione
presentata. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
determina con proprio decreto i parametri retributivi e le
modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al
comma 3, lettera a), nonchè le modalità per la successiva
imputazione delle stesse sia per fare fronte all’organizzazione
e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia
in relazione alla posizione contributiva del lavoratore
interessato in modo da garantire l’equilibrio finanziario delle
relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle
somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali
concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori
d’opera extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia
stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi
dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno; b) che
risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato; c) che risultino denunciati
per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano
conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell’interessato, ovvero risultino destinatari
dell’applicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni
caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del
presente articolo non costituiscono impedimento all’espulsione
degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello
Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione
di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è
punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Art. 34.
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
si procede, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
all’emanazione delle norme di attuazione ed integrazione della
presente legge, nonchè alla revisione ed armonizzazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il
medesimo regolamento sono definite le modalità di funzionamento
dello sportello unico per l’immigrazione previsto dalla presente
legge; fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento le funzioni di cui agli articoli 18, 23 e 28
continuano ad essere svolte dalla direzione provinciale del
lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
si procede, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni
regolamentari vigenti sull’immigrazione, sulla condizione dello
straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti
finalità:
a) razionalizzare l’impiego della telematica
nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima
interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in
via di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune
iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall’articolo 1-bis,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
introdotto dall’articolo 32, è emanato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di
cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si
applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato
programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza
temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro
dell’interno, sentito il Comitato di cui al comma 2
dell’articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 2 della
presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di
emergenza, può disporre l’alloggiamento, nei centri di
accoglienza di cui all’articolo 40 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in
regola con le disposizioni sull’ingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro
allontanamento dal territorio medesimo.
Art. 35.
(Istituzione della Direzione
centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere)
1. È istituita, presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, la
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle
attività di polizia di frontiera e di contrasto
dell’immigrazione clandestina, nonchè delle attività demandate
alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e
soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è
preposto un prefetto, nell’ambito della dotazione organica
esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal
comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli
uffici in cui si articola la Direzione centrale
dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, nonchè la
determinazione delle piante organiche e dei mezzi a
disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, ai sensi dell’articolo 5 della legge 1º aprile 1981,
n. 121. Dall’istituzione della Direzione centrale, che si avvale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale
di cui all’articolo 4, comma 2, lettera h), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in
«Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle
comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato».
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la
procedura di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 36.
(Esperti della Polizia di
Stato)
1. Nell’ambito delle strategie finalizzate
alla prevenzione dell’immigrazione clandestina, il Ministero
dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può
inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari funzionari della Polizia di Stato in qualità di
esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste
dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal
citato articolo 168 è aumentato sino ad un massimo di ulteriori
undici unità, riservate agli esperti della Polizia di Stato,
corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente
comma.
2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo, determinato nella misura di 778.817 euro per
l’anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall’anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 37.
(Disposizioni relative al
Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo
di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito
dall’articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che
assume la denominazione di «Comitato parlamentare di controllo
sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza
sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione» sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e
vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge,
nonchè degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una
relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla
propria attività.
Art. 38.
(Norma finanziaria)
1. Dall’applicazione degli articoli 2, 5,
17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato.
2. All’onere derivante dall’attuazione
dell’articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l’anno
2002, e in euro 3.031.517 per l’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All’onere derivante dall’attuazione degli
articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in
25,91 milioni di euro per l’anno 2002, 130,65 milioni di euro
per l’anno 2003, 125,62 milioni di euro per l’anno 2004 e 117,75
milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
IL PRESIDENTE