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Ddl
Camera 2454 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione
e di asilo
Testo trasmesso dalla Camera dei Deputati al Senato. (5 giugno
2002)
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Articolo 1.
(Cooperazione con Stati stranieri)
1. Al fine di favorire le elargizioni in
favore di iniziative di sviluppo umanitario, di qualunque
natura, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis),
dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS)," sono inserite le seguenti: "delle iniziative
umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE)";
b) all'articolo 65, comma 2, lettera c-sexies),
dopo le parole: "a favore delle ONLUS" sono aggiunte, in fine,
le seguenti: ", nonché le iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;".
2. Nella elaborazione e nella eventuale
revisione dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto
per interventi non a scopo umanitario nei confronti dei Paesi
non appartenenti all'Unione europea, con esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche
della esclusione delle iniziative a carattere umanitario, il
Governo tiene conto anche della collaborazione prestata dai
Paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali
e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti
nell'immigrazione clandestina, nel traffico di esseri umani,
nello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di
stupefacenti, di armamenti, nonché in materia di cooperazione
giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della normativa
internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si può procedere alla revisione dei programmi di cooperazione
e di aiuto di cui al comma 2 qualora i Governi degli Stati
interessati non adottino misure di prevenzione e vigilanza atte
a prevenire il rientro illegale sul territorio italiano di
cittadini espulsi.
Articolo 2.
(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio)
1. Al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico di cui
al decreto legislativo n.286 del 1998", dopo l'articolo 2, è
inserito il seguente:
"Articolo 2-bis. - (Comitato per il coordinamento e il
monitoraggio). - 1. È istituito il Comitato per il
coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del presente
testo unico, di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente
o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri o da un
Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed
è composto dai Ministri interessati ai temi trattati in ciascuna
riunione in numero non inferiore a quattro e da un presidente di
regione o di provincia autonoma designato dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome.
3. Per l'istruttoria delle questioni di competenza del Comitato,
è istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero
dell'interno, composto dai rappresentanti dei Dipartimenti per
gli affari regionali, per le pari opportunità, per il
coordinamento delle politiche comunitarie, per l'innovazione e
le tecnologie, e dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, della giustizia, delle attività produttive,
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e
delle politiche sociali, della difesa, dell'economia e delle
finanze, della salute, delle politiche agricole e forestali, per
i beni e le attività culturali, delle comunicazioni, oltre che
da un rappresentante del Ministro per gli italiani nel mondo e
da tre esperti designati dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra
pubblica amministrazione interessata all'attuazione delle
disposizioni del presente testo unico, nonchè degli enti e delle
associazioni nazionali e delle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1.
4. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con
il Ministro dell'interno e con il Ministro per le politiche
comunitarie, sono definite le modalità di coordinamento delle
attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri".
Articolo 3.
(Politiche migratorie)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 3, al comma 1, dopo le
parole: "ogni tre anni" sono inserite le seguenti: "salva la
necessità di un termine più breve".
2. Al testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998,
all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2,
la Confe renza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni
parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del
decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel
documento programmatico, le quote massime di stranieri da
ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi
dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori
decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di
ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette.
In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri può provvedere
in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote
stabilite per l'anno precedente".
Articolo 4
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, all'articolo 4, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di
stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a
tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi,
sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o
consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto
di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna
allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, frane i doveri dello
straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in
vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità
diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in
lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla
legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, per
motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve
essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto
presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e
39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di
false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta
automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'
inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di
permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione
all'autorità di frontiera".
2 Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 4, comma 3, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: "Non è ammesso in Italia lo
straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato
una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o
di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi
per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la
libera circolazione delle persone o che risulti condannato,
anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura
penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà
sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso
l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri
Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare
alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di
minori da impiegare in attività illecite".
Articolo 5.
(Permesso di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, all'articolo 5 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "permesso di soggiorno
rilasciati", sono inserite le seguenti: ", e in corso di
validità,";
a-bis) dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
"2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di
soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici";
b) al comma 3, alinea, dopo le parole: "La durata del
permesso di soggiorno" sono inserite le seguenti: "non
rilasciato per motivi di lavoro";
c) al comma 3, le lettere b) e d) sono
abrogate;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è
rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno
per lavoro di cui all'articolo 5-bis. La durata del
relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal
contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro
stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, la durata di due anni.
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in
Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale
può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi,
un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità,
per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo
dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo
visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il permesso è revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le
disposizioni del presente testo unico.
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per
lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente
decreto. Il permesso di soggiorno non può avere validità
superiore ad un periodo di due anni.
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare
italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro,
ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di
ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo
26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero
dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio previsto
dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero
dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento
familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione.
3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non
può essere superiore a due anni";
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo
straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno
novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis,
lettera c), sessanta giorni prima nei casi di cui
alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta
giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni
previste dal presente decreto. Fatti salvi i diversi termini
previsti dal presente decreto e dal regolamento di attuazione,
il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non
superiore a quella stabilita con rilascio iniziale";
e-bis) dopo il comma 4, è
inserito il seguente:
"4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici".
f) il comma 8 è sostituito dal
seguente:
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal
Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante
l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno";
g) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso
o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di
soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera
documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di
ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un
contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, è punito con
la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto
o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la
reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il
fatto è commesso da un pubblico ufficiale".
Articolo 6.
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, dopo l'articolo 5 è inserito il
seguente:
"Articolo 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro
subordinato) - 1. Il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di
lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o apolide, contiene:
a) la garanzia da parte del datore di lavoro della
disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica;
b) l'impegno al pagamento da parte
del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel Paese di provenienza.
2. Non costituisce titolo valido per il
rilascio del permesso di soggiorno il contratto che non contenga
le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
3. Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto in base a
quanto previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per
l'immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede
legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione
lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di
attuazione".
4. Con il regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, si
procede all'attuazione e all'integrazione delle disposizioni
recate dall'articolo 5 bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal comma 1 del
presente articolo, con particolare riferimento all'assunzione
dei costi per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), dello
stesso articolo 5 bis, prevedendo a quali condizioni gli stessi
siano a carico del lavoratore.
Articolo 7.
(Facoltà inerenti il soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, all'articolo 6, comma 1, dopo le
parole: "prima della sua scadenza," sono inserite le seguenti:
"e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero
previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza
dei requisiti previsti dall'articolo 26,".
All'articolo 6, comma 4, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, le parole: "può essere sottoposto a
rilievi segnaletici" sono sostituite dalle seguenti: "è
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici".
Articolo 8.
(Sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di comunicazione
dell’ospitante e del datore di lavoro)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, all'articolo 7, dopo il comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente:
"2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro".
Articolo 9.
(Carta di soggiorno)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 9, comma 1, le parole:
"cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".
Articolo 10.
(Coordinamento dei controlli di frontiera)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, all'articolo 11, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, sentito, ove
necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza
pubblica, emana le misure necessarie per il coordinamento
unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dell'interno promuove altresì apposite
misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in
materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee
competenti in materia di controlli sull'immigrazione ai sensi
dell'Accordo di Schengen, ratificato ai sensi della legge 30
settembre 1993, n. 388".
Articolo 11.
(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
1. All'articolo 12 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in
violazione delle disposizioni del presente decreto compie atti
diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in
altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo
di residenza permanente, è punito con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a
procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in
violazione delle disposizioni del presente decreto, ovvero a
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la
persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la
multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica
quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra
loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero
documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente
ottenuti";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le pene di cui al comma 3 sono aumentate se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale
nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua
incolumità;
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la
persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine
di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque
allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di
minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo
sfruttamento, si applica la pena della reclusione da cinque a
quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona.
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le
aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di
pena risultante dall'aumento conseguente alle predette
aggravanti.
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti
le pene sono diminuite sino alla metà nei confronti
dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando
concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria
nella raccolta di elementi di prova decisivi per la
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di
uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse
rilevanti alla consumazione dei delitti.
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo
periodo, della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive
modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice
penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'articolo 12,
commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286,";
d) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che
incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave,
di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o
coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla,
sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che
confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di
migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello
Stato.
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono
essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma
9-bis.
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da
parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle
navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge,
dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o
multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza
bandiera o con bandiera di convenienza.
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della
Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte
dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite
con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della
difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e
dei trasporti.
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i
controlli concernenti il traffico aereo".
Articolo 12.
(Espulsione amministrativa)
1. All'articolo 13 del testo unico di cui
al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è
sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di
custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire
l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria,
che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze
processuali valutate in relazione all'accertamento della
responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in
procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona
offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa
fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta,
provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria
non provveda entro quindici giorni dalla data di ricevimento
della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria competente.
In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il
questore può adottare la misura del trattenimento presso un
centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14";
b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo
che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai
sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura
penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla
osta può essere negato ai sensi del comma 3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che
sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la
misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi
confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale
revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio
del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento
è immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta
espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che
dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel
secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter
e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra illegalmente
nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di
prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto
nei suoi confronti, si applica l'arti-colo 345 del codice di
procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per
decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307
del codice di procedura penale.
3-sexies. Il nulla osta all'espulsione non può essere
concesso qualora si proceda per uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, nonché dall'articolo 12 del presente testo
unico";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'espulsione è sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad
eccezione dei casi di cui al comma 5";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel
territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto
di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto
il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare il
territorio dello Stato entro il termine di quindici giorni. Il
questore dispone l'accompagnamento immediato alla frontiera
dello straniero, qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo
che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento";
e) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato
unicamente il ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto
l'espulsione. Il termine è di sessanta giorni dalla data del
provvedimento di espulsione. Il tribunale in composizione
monocratica accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla
data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente
comma può essere sottoscritto anche personalmente, ed è
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata,
è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne l'autenticità e ne
curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti
all'autorità consolare. Lo straniero è altresì ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia
sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore
designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, nonché, ove
necessario, da un interprete";
f) i commi 6, 9 e 10 sono abrogati;
g) il comma 13 è sostituito dai seguenti:
"13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello
Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con
accompagnamento immediato alla frontiera.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso è punito con la
reclusione da uno a quattro anni. La stessa pena si applica allo
straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed
espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale.
13-ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis è
sempre consentito l'arresto in flagranza dell'autore del fatto
e, nell'ipotesi di cui al comma 13-bis, è consentito il
fermo. In ogni caso contro l'autore del fatto si procede con
rito direttissimo";
h) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di cui al
comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di
espulsione può essere previsto un termine più breve, in ogni
caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva
condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in
Italia".
Articolo 13.
(Esecuzione dell’espulsione)
1. All'articolo 14 del testo unico di cui
al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un
periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice,
su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori
trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice";
b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo
straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero
siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito
l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo
straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto,
recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua
trasgressione.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si
trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine
impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis è punito con
l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a
nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
5-quater. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter
che viene trovato, in violazione delle norme del presente
decreto, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e
5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e
si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare
l'esecuzione dell'espulsione, il questore può disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo".
2. Per la costruzione di nuovi centri di
permanenza temporanea e assistenza è autorizzata la spesa nel
limite massimo di 12,39 milioni di euro per l'anno 2002, 24,79
milioni di euro per l'anno 2003 e 24,79 milioni di euro per
l'anno 2004.
Articolo 14
(Ulteriori disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione)
1. All'articolo 15 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:
"1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia
cautelare o della definitiva sentenza di condanna ad una pena
detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da Paesi
extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore
ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la
procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione
subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di
detenzione".
2. La rubrica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 è sostituita dalla seguente:
"Esplusione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
l'esecuzione dell'espulsione".
Articolo 15.
(Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione)
1. L'articolo 16 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 16. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
o alternativa alla detenzione) - 1. Il giudice, nel
pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che
si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13,
comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva
entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per
ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative
indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente decreto, può
sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un
periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche
se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui
all'articolo 13, comma 4.
3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei
casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
decreto, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due
anni.
4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è
revocata dal giudice competente.
5. Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si
trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua,
non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può
essere disposta nei casi in cui la condanna riguarda uno o più
delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a),
del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente testo unico.
6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5 è il
magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato,
senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di
polizia sull'identità e sulla nazionalità dello straniero. Il
decreto di espulsione è comunicato allo straniero che, entro il
termine di dieci giorni, può proporre opposizione dinanzi al
tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni.
7. L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 5 è
sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di
detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i
necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal
questore competente per il luogo di detenzione dello straniero
con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica.
8. La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni
dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio
dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato
e riprende l'esecuzione della pena.
9. L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19".
Articolo 15-bis
(...)
1. All'articolo 17, comma 1 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le
parole: "lo straniero" sono aggiunte le seguenti: "parte offesa
ovvero" e dopo la parola: "richiesta" sono aggiunte le seguenti:
"della parte offesa o".
Articolo 16.
(Determinazione dei flussi di ingresso)
1. All'articolo 21 del testo unico di cui
al decreto legislativo n.286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Nello stabilire le quote i decreti prevedono
restrizioni numeriche all'ingresso di lavoratori di Stati che
non collaborano adeguatamente nel contrasto all'immigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari
di provvedimenti di rimpatrio";
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "quote
riservate" sono inserite le seguenti: "ai lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non
comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori
stessi, nonché";
c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti :
"4-bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali
devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini
provinciali di utenza, elaborati dall'anagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede
possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche
e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4-ter. Le regioni possono trasmettere,
entro il 30 novembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione
degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale,
contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di
assorbimento del tessuto sociale e produttivo".
Articolo 17.
(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato e
lavoro autonomo)
1. L'articolo 22 del testo unico di cui al
decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 22. - (Lavoro subordinato a tempo determinato e
indeterminato) - 1. In ogni provincia è istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico
per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento
relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a
tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato con uno straniero residente all'estero deve
presentare allo sportello unico per l'immigrazione della
provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale
l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione
lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di
sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro
delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza
diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere,
presentando la documentazione di cui alle lettere b) e
c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5,
selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste
di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o
sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le
offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle
disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni
senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di
lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il
centro trasmette allo sportello unico richiedente una
certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia
decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito
riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo
termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le
prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto
collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in
ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei
limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del
datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il
codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per
un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine
dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice
fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione.
Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo
sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla
osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi
conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia
all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego
competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello
unico per l'immigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione
amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per l'accertamento e
l'irrogazione della sanzione è competente il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso
in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano
presso lo Stato di origine o di stabile residenza del
lavoratore.
9. Le questure forniscono all'INPS, tramite collegamenti
telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori
extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e
comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i
familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV;
l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio
finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice
fiscale.
10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di
nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei
decreti di cui all'articolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di
revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario
ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni,
può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo
di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo
che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale,
per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di
attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per
l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore
straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto
dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del
quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo,
revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un
anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali
dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza
sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza
di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione
dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento
del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito
contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza
sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai
lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di
lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il
riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione
centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente
decreto, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative
norme di attuazione".
2. All'articolo 26, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "La rappresentanza diplomatica o
consolare rilascia, altresì, allo straniero la certificazione
dell'esistenza dei requisiti previsti dal presente articolo ai
fini degli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 3-quater,
per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo".
Articolo 18.
(Titoli di prelazione).
1. L'articolo 23 del testo unico di cui al
decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 23. - (Titoli di prelazione) - 1. Nell'ambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle
province autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e realizzati anche in collaborazione con le regioni, le
province autonome e altri enti locali, organizzazioni nazionali
degli imprenditori e datori di lavoro e dei lavoratori, nonché
organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei
settori produttivi del Paese, enti ed associazioni operanti nel
settore dell'immigrazione da almeno tre anni, possono essere
previste attività di istruzione e di formazione professionale
nei Paesi di origine.
2. L'attività di cui al comma 1 è
finalizzata:
a) all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
b) all'inserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di
origine;
c) allo sviluppo delle attività produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.
3. Gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di cui al
comma 1 sono preferiti nei settori di impiego ai quali le
attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui
all'articolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le modalità previste
nel regolamento di attuazione del presente testo unico.
4. Il regolamento di attuazione del presente decreto prevede
agevolazioni di impiego per i lavoratori autonomi stranieri che
abbiano seguito i corsi di cui al comma 1".
Articolo 19.
(Lavoro stagionale)
1. L'articolo 24 del testo unico di cui al
decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Articolo 24. - (Lavoro stagionale) - 1. Il datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che
intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato
a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione
della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22. Nei casi
in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una
conoscenza diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalità previste dall'articolo 22, deve essere
immediatamente comunicata al centro per l'impiego competente,
che verifica nel termine di cinque giorni l'eventuale
disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire
l'impiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 22, comma 3.
2. Lo sportello unico per l'immigrazione
rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto del diritto di
precedenza maturato, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di
cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da venti
giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della
durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento
all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da
svolgere presso diversi datori di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni
indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato
di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di
precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per
ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo
stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in
Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il
permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni.
5. Le commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con le regioni e con gli enti locali, apposite
convenzioni dirette a favorire l'accesso dei lavoratori
stranieri ai posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono
individuare il trattamento economico e normativo, comunque non
inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le
misure per assicurare idonee condizioni di lavoro della
manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per
favorire l'attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure
complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per
lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri privi del
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui
permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi
dell'articolo 22, comma 12".
Articolo 20.
(Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, all'articolo 26, dopo il comma 7, è
aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III,
Capo III, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni, relativi alla tutela del diritto di
autore, e dagli articoli 473 e 474 del codice penale comporta la
revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero e
l'espulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica".
Articolo 21.
(Attività sportive)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, all’articolo 27, dopo il comma 5,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera r) sono aggiunte le
seguenti:
"r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private;
b) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:
"5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), sentiti i Ministri dell’interno e del lavoro e delle
politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale
d’ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da
ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Tale
ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre
all’approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera
sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di
tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di
assicurare la tutela dei vivai giovanili".
Articolo 22.
(Ricongiungimento familiare)
1. All’articolo 29 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b) è inserita la
seguente: "b-bis) i figli maggiorenni a carico, qualora
non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio
sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidità totale";
2) alla lettera c) sono aggiunte,
infine, le seguenti parole: "qualora non abbiano altri figli
nerl Paese di origine o di provenienza ovvero genitori
ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano
impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute";
3) la lettera
d) è abrogata;
b) i
commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. La domanda di nulla osta al
ricongiungimento familiare, corredata della prescritta
documentazione compresa quella attestante i rapporti di
parentela, coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità
consolare italiana, è presentata allo sportello unico per
l’immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale di
Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la
quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e
sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L’ufficio,
verificata, anche mediante accertamenti presso la questura
competente, l’esistenza dei requisiti di cui al presente
articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un
provvedimento di diniego del nulla osta.
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta,
l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello
unico per l’immigrazione, da cui risulti la data di
presentazione della domanda e della relativa documentazione.
9. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilasciano
altresì il visto di ingresso al seguito nei casi previsti dal
comma 5".
Articolo 22 bis.
1. All'articolo 30 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 5, prima delle
parole: "In caso di separazione", sono aggiunte le seguenti: "In
caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il
ricongiungimento e".
Articolo 22 ter .
1. All'articolo 32 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1,
sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può
essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro
ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del
Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai
minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un
periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel
registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e
provare con idonea documentazione, al momento del compimento
della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis,
che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno
di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due
anni, ha la disponibilità di un alloggio e che frequenta corsi
di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle
forme e con le modalità previste dalla legge italiana oppure è
in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero di permessi di soggiorno rilasciati
ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle
quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4".
Articolo 23.
(Accessi ai corsi delle università)
1. Il comma 5 dell'articolo 39 del testo
unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è sostituito
dal seguente:
"5. È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a
parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per
motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente
soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque
residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole
italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali
o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di
studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
l'ingresso per studio".
Articolo 24.
(Centri di accoglienza e accesso all’abitazione)
1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
all’articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;
b) dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. L’accesso alle misure di
integrazione sociale è riservato agli stranieri non appartenenti
a Paesi dell’Unione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi
del presente decreto, e delle leggi e regolamenti vigenti in
materia".
c). Il comma 5 è abrogato;
d). Il comma 6 è sostituito dal
seguente:
‘‘6. Gli stranieri titolari di carta di
soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso
di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una
regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i
cittadini italiani, nel limite del cinque per cento degli
alloggi e delle agevolazioni, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle
agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o
dagli enti locali per agevolare l’accesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia,
recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".
Articolo 25.
(Aggiornamenti normativi)
1. Nel testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, ovunque ricorrano, le parole:
"ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "prefettura-ufficio
territoriale del Governo" e le parole: "il pretore" sono
sostituite dalle seguenti: "il tribunale in composizione
monocratica".
2. All'articolo 25 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal
seguente: "Ai contributi di cui al comma 1, lettera a),
si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 13,
concernenti il trasferimento degli stessi all'istituto o ente
assicuratore dello Stato di provenienza".
3. All'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, nel comma 3, le parole da: "o di corrispondente
garanzia" fino alla fine del comma sono soppresse.
Articolo 26.
(Matrimoni contratti al fine di eludere le norme
sull’ingresso e sul soggiorno dello straniero)
1. Al testo unico di cui al decreto
legislativo n.286 del 1998, all'articolo 30, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
"1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma
1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia
accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza
salvo che dal matrimonio sia nata prole".
Articolo 26 bis
(Misure di potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e
degli uffici consolari)
1. Al fine di provvedere alle straordinarie
esigenze di servizio connesse con l'attuazione delle misure
previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante
ricorso alle ordinarie procedure di assunzione del personale, le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima
categoria possono assumere, previa autorizzazione
dell'Amministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di
80 unità, anche in deroga ai limiti del contingente di cui
all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e
integrazioni. Per le stesse esigenze il contratto può essere
rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi,
anche in deroga al limite temporale di cui all'articolo 153,
secondo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967. Le suddette unità di personale sono
destinate a svolgere mansioni amministrative ordinarie nelle
predette sedi all'estero. Nelle medesime sedi un corrispondente
numero di unità di personale di ruolo appartenente alle aree
funzionali è conseguentemente adibito all'espletamento di
funzioni istituzionali in materia di immigrazione ed asilo,
nonché di rilascio dei visti di ingresso.
2. Per l'assunzione del personale di cui al
comma si applicano le procedure previste per il personale
temporaneo di cui all'articolo 153 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 18 del 1967.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO
Articolo 27.
(Permesso di soggiorno per i richiedenti asilo)
1. L'ultimo periodo del comma 5
dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, è sostituito dal seguente: "Il questore territorialmente
competente, quando non ricorrano le ipotesi previste negli
articoli 1-bis e 1-ter, rilascia, su richiesta, un
permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione
della procedura di riconoscimento".
Articolo 28.
(Procedura semplificata)
1. Al decreto-legge 30 dicembre 1989,
n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n.39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 7 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Articolo 1-bis. - (Casi di trattenimento) - 1. Il
richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di
esaminare la domanda di asilo presentata. Esso può, tuttavia,
essere trattenuto per il tempo strettamente necessario alla
definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio
dello Stato in base alle disposizioni del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n.286, nei seguenti casi:
a) per verificare o determinare la sua nazionalità o
identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di
viaggio o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato,
presentato documenti risultati falsi;
b) per verificare gli elementi su cui si basa la domanda
di asilo, qualora tali elementi non siano immediatamente
disponibili;
c) in dipendenza del procedimento concernente il
riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio
dello Stato.
2. Il trattenimento deve sempre essere
disposto nei seguenti casi:
a) a seguito della presentazione di una domanda di asilo
presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di
eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in
condizioni di soggiorno irregolare;
b) a seguito della presentazione di una domanda di asilo
da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento
di espulsione o respingimento.
3. Il trattenimento previsto nei casi di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), e nei casi di
cui al comma 2, lettera a), è attuato nei centri di
identificazione secondo le norme di apposito regolamento. Il
medesimo regolamento determina il numero, le caratteristiche e
le modalità di gestione di tali strutture e tiene conto degli
atti adottati dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati (ACNUR), dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea.
Nei centri di identificazione sarà comunque consentito l'accesso
ai rappresentanti dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito
agli avvocati e agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati
con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno.
4. Per il trattenimento di cui al comma 2, lettera b), si
osservano le norme di cui all'articolo 14 del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei centri di
permanenza temporanea e assistenza di cui al medesimo articolo
14 sarà comunque consentito l'accesso ai rappresentanti
dell'ACNUR. L'accesso sarà altresì consentito agli avvocati e
agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza
consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.
5. Allo scadere del periodo previsto per la procedura
semplificata di cui all'articolo 1-ter, e qualora la
stessa non si sia ancora conclusa, allo straniero è concesso un
permesso di soggiorno temporaneo fino al termine della procedura
stessa.
Articolo 1-ter. - (Procedura semplificata) - 1. Nei casi
di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 1-bis è istituita la procedura semplificata
per la definizione della istanza di riconoscimento dello status
di rifugiato secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6.
2. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera
a), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di identificazione di
cui all'articolo 1-bis, comma 3. Entro due giorni dal
ricevimento dell'istanza, il questore provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato che, entro
quindici giorni dalla data di ricezione della documentazione,
provvede all'audizione. La decisione è adottata entro i
successivi tre giorni.
3. Appena ricevuta la richiesta di riconoscimento dello status
di rifugiato di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera
b), il questore competente per il luogo in cui la
richiesta è stata presentata dispone il trattenimento dello
straniero interessato in uno dei centri di permanenza temporanea
di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286; ove già sia in corso il
trattenimento, il questore chiede al giudice unico la proroga
del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per
consentire l'espletamento della procedura di cui al presente
articolo. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il
questore provvede alla trasmissione della documentazione
necessaria alla commissione territoriale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che entro quindici giorni dalla data
di ricezione della documentazione provvede all'audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
4. L'allontanamento non autorizzato dai centri di cui
all'articolo 1-bis, comma 3, equivale a rinuncia alla
domanda.
5. Lo Stato italiano è competente all'esame delle domande di
riconoscimento dello status di rifugiato di cui al presente
articolo, ove i tempi non lo consentano, ai sensi della
Convenzione di Dublino ratificata ai sensi della legge 23
dicembre 1992, n. 523.
6. La commissione territoriale, integrata da un componente della
commissione nazionale per il diritto di asilo, procede, entro
dieci giorni, al riesame delle decisioni su richiesta
adeguatamente motivata dello straniero di cui è disposto il
trattenimento in uno dei centri di identificazione di cui
all’articolo 1-bis, comma 2. La richiesta va presentata alla
commissione territoriale entro cinque giorni dalla comunicazione
della decisione. L'eventuale ricorso avverso la decisione della
commissione territoriale è presentato al tribunale in
composizione monocratica territorialmente competente entro
quindici giorni, anche dall'estero tramite le rappresentanze
diplomatiche. Il ricorso non sospende il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo
può tuttavia chiedere al prefetto competente di essere
autorizzato a rimanere sul territorio nazionale fino all'esito
del ricorso. La decisione di rigetto del ricorso è
immediatamente esecutiva.
Articolo 1-quater. - (Commissioni
territoriali) - 1. Presso le prefetture - uffici
territoriali del Governo indicati con il regolamento di cui
all'articolo 1-bis, comma 3, sono istituite le
commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato. Le predette commissioni, nominate con decreto del
Ministro dell'interno, sono presiedute da un funzionario della
carriera prefettizia e composte da un funzionario della Polizia
di Stato, da un rappresentante dell'ente territoriale designato
dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da un
rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente deve essere
previsto un componente supplente. Tali commissioni possono
essere integrate, su richiesta del Presidente della Commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n.136, da un
funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica
di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia
necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti
asilo, in ordine alle domande dei quali occorra disporre di
particolari elementi di valutazione in merito alla situazione
dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli
affari esteri. In caso di parità, prevale il voto del
Presidente. Ove necessario, in relazione a particolari afflussi
di richiedenti asilo, le commissioni possono essere composte da
personale posto in posizione dì distacco o di collocamento a
riposo. La partecipazione del personale di cui al precedente
periodo ai lavori delle commissioni non comporta la
corresponsione di compensi o di indennità di qualunque natura.
2. Entro due giorni dal ricevimento dell'istanza, il questore
provvede alla trasmissione della documentazione necessaria alla
commissione territoriale per il riconoscimento dello status di
rifugiato che entro trenta giorni provvede all'audizione. La
decisione è adottata entro i successivi tre giorni.
3. Durante lo svolgimento dell'audizione, ove necessario, le
commissioni territoriali si avvalgono di interpreti. Del
colloquio con il richiedente viene redatto verbale. Le decisioni
sono adottate con atto scritto e motivato. Le stesse verranno
comunicate al richiedente, unitamente all'informazione sulle
modalità di impugnazione, nelle forme previste dall'articolo 2,
comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. Nell'esaminare la domanda di
asilo le commissioni territoriali valutano per i provvedimenti
di cui all'articolo 5, comma 6, del presente testo unico le
conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti
dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è firmataria e,
in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848.
4. Avverso le decisioni delle commissioni territoriali è ammesso
ricorso al tribunale ordinario territorialmente competente che
decide ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6.
Articolo 1-quinquies. - (Commissione nazionale per il diritto
di asilo) - 1. La Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato prevista dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1990, n. 136, è trasformata in Commissione nazionale per
il diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
nazionale", nominata con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e
degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto
ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in
servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e
l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica
sicurezza. Alle riunioni partecipa un rappresentante del
delegato in Italia dell'ACNUR. Ciascuna amministrazione designa,
altresì, un supplente. La Commissione nazionale, ove necessario,
può essere articolata in sezioni di analoga composizione.
2. La Commissione nazionale ha compiti di indirizzo e
coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di
raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema
di revoche e cessazione degli status concessi.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 1-bis, comma 3,
sono stabilite le modalità di funzionamento della Commissione
nazionale e di quelle territoriali.
Articolo 1-sexies. (Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati). - 1. Gli enti locali che
prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti
asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari
di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere
nell'ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di
mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi
previste dagli articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata, provvede, annualmente, e nei limiti delle
risorse del fondo di cui all'articolo 1-septies, al
sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma
3, in misura non superiore all'80 per cento del costo
complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 3
stabilisce:
a) le linee guida e il formulario per la presentazione
delle domande di contributo, i criteri per la verifica della
corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua
eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del
fondo di cui all'articolo 1-septies, la continuità degli
interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal
Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del
fondo di cui all'articolo 1-septies, le modalità e la
misura dell'erogazione di un contributo economico di prima
assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei
casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che
non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al
comma 2.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello
straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 18 e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di
accoglienza territoriali, il Ministero dell'interno attiva,
sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto
commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, un servizio
centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e
supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di
accoglienza di cui al comma 2. Il servizio centrale è affidato,
con apposita convenzione, all'Associazione nazionale dei comuni
italiani.
5. Il servizio provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti
asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a
livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la dffusione delle informazioni sugli
interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche
nella predisposizione dei servizi di cui al comma 2;
e) promuovere e attuare, d'intesa con il Ministero degli
affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri
organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gesione del servizio sono
finanziate nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies.
Articolo 1-septies. (Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell'asilo). 1. Ai fini del finanziamento delle
attività e degli interventi di cui all'articolo 1-sexies,
presso il Ministero dell'interno, è istituito il Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo, la cui dotazione è
costituita da:
a) le risorse iscritte nell'unità previsionale di base
4.1.2.5 "Immigrati profughi e rifugiati" - cap. 2359 - dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2002,
già destinate agli interventi di cui all'articolo 1-sexies
e corrispondenti a 5,160 milioni di euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i
rifugiati, ivi comprese quelle già attribuite all'Italia per gli
anni 2000, 2001, 2002 ed in via di accreditamento al Fondo di
rotazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da
privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri
organismi dell'Unione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c),
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Fondo di cui al comma 1.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. "
2. Per la costruzione di nuovi centri di identificazione è
autorizzata la spesa nel limite massimo di 25,31 milioni di euro
per l'anno 2003.
Articolo 29
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle
proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia
affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro (...) alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente per territorio mediante presentazione
della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal
presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata
dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per
quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente
comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di
inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro, ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque,
la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l’indicazione delle generalità e
della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione della tipologia e
delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della retribuzione
convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla
dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario,
pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di
lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di
penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore
d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di
cui al decreto legislativo n.286 del 1998 introdotto
dall'articolo 6 della presente legge.
c) certificazione medica della patologia o
handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è
destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta
qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il
questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della
durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui
al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la
denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui
al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di
soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle
condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il
contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le
condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di
soggiorno è rinnovabile previo accertamento dell’organo
competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva della manodopera
occupata. La mancata presentazione delle parti comporta
l’archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non
sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute,
antecedentemente al 1° gennaio 2002, in relazione
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di
corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a),
nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse
sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da
garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori
d'opera extracomunitari nei confronti dei quali:
a) sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno;
b) risultino segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con
un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione
di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione.
7-bis Le disposizioni del presente articolo
non costituiscono impedimento all’espulsione degli stranieri che
risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8 Chiunque presenta una falsa dichiarazione
di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è
punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato.
Capo III
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
Articolo 30
(Norme transitorie e finali).
1. Entro sei mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si
procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione
delle norme di attuazione ed integrazione della presente legge,
nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni
contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo regolamento
sono definite le modalità di funzionamento dello sportello unico
per l’immigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data
di entrata in vigore del predetto regolamento le funzioni di cui
agli articoli 17, 22 e 25 continuano ad essere svolte dalla
direzione provinciale del lavoro.
2. Entro quattro mesi dalla data della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si
procede, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni
regolamentari vigenti sull'immigrazione, sulla condizione dello
straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti
finalità:
a) razionalizzare l'impiego della
telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione
tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di
realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per
la riorganizzazione degli archivi esistenti.
3. Il regolamento previsto dall'articolo
1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, introdotto dall'articolo 28, è emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui agli articoli 27 e 28 si applicano a decorrere dalla data
di entrata in vigore del predetto regolamento; fino a tale data
si applica la disciplina anteriormente vigente.
4. Fino al completamento di un adeguato
programma di realizzazione di una rete di centri di permanenza
temporanea e assistenza, accertato con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Comitato di cui al comma 2
dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 2 della
presente legge, il sindaco, in particolari situazioni di
emergenza, può disporre l'alloggiamento, nei centri di
accoglienza di cui all'articolo 40 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri non in
regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro
allontanamento dal territorio medesimo.
Articolo 30-bis
(Istituzione della Direzione centrale dell’immigrazione e
della polizia delle frontiere).
1. E’ istituita, presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, la
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle
frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle
attività di polizia di frontiera e di contrasto
dell’immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate
alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e
soggiorno degli stranieri. Alla suddetta direzione centrale è
preposto un prefetto nell’ambito della dotazione organica
esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma
1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici
in cui si articola la Direzione centrale dell’immigrazione e
della polizia delle frontiere, nonché la determinazione delle
piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con
decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5 della
legge 1° aprile 1981, n. 121. Dall’istituzione della Direzione
centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico dello Stato.
3. La denominazione della Direzione
centrale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è
conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la
polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i
reparti speciali della Polizia di Stato".
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la
procedura di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Articolo 30-ter
(…)
1. Nell’ambito delle strategie finalizzate
alla prevenzione dell’immigrazione clandestina, il Ministero
dell’interno, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, può
inviare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici
consolari funzionari della Polizia di Stato, in qualità di
esperti nominati secondo le procedure e le modalità previste
dall’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal
predetto articolo è aumentato sino ad un massimo di ulteriori
undici unità riservate agli esperti della Polizia di Stato,
corrispondenti agli esperti nominati ai sensi del presente
comma.
2. All’onere derivante dall’attuazione del
presente articolo determinato nella misura di 778.817 euro per
l’anno 2002 e di 1.557.633 euro annui a decorrere dall’anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Articolo 31
(Disposizioni relative al Comitato parlamentare di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione ed asilo).
1. Al Comitato parlamentare istituito
dall'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, che
assume la denominazione di "Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza
sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di
immigrazione" sono altresí attribuiti compiti di indirizzo e
vigilanza circa la concreta attuazione della presente legge,
nonché degli accordi internazionali e della restante
legislazione in materia di immigrazione ed asilo. Su tali
materie il Governo presenta annualmente al Comitato una
relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla
propria attività.
Articolo 32
(Norma finanziaria).
1. Dall'applicazione degli articoli 2, 5,
16, 17, 18, 19, 22-bis e 30 non devono derivare oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 26 bis, comma 1, valutato in euro
1.515.758 per il 2002, e in euro 3.031.517 per il 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, per gli anni anzidetti, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
2. All'onere derivante dall'attuazione
degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 28, valutato in
25,91 milioni di euro per l'anno 2002, 130,65 milioni di euro
per l'anno 2003, 125,62 milioni di euro per l'anno 2004 e 117,75
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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