IL Permesso di soggiorno

Una volta entrato in Italia, lo straniero che intenda soggiornarvi, anche per un breve periodo, deve richiedere il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dall'ingresso.

A chi si richiede:

Va richiesto alla Questura competente della provincia in cui lo straniero si trova.

N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel nostro territorio. A consentirgli ufficialmente prolungamenti del soggiorno possono valere solo eventuali proroghe o rinnovi del permesso di soggiorno.

Documentazione richiesta per il rilascio:

Nella richiesta, da formulare su apposito modulo in distribuzione presso la Questura, vanno specificate:

Alla richiesta di permesso di soggiorno deve essere esibito;

Bisogna inoltre presentare una marca da bollo da £ 20.000 e 4 proprie foto formato tessera.

In casi particolari la Questura può richiedere altra documentazione specifica per il motivo per cui si chiede il permesso di soggiorno e verifica dei mezzi di sussistenza per il periodo di permanenza in Italia.

Modalità e tempi del rilascio

Al momento della presentazione della domanda la Questura rilascia una copia della stessa con apposto un timbro datario dell'ufficio e l'indicazione del giorno del ritiro (circa dopo 20 giorni).

n.b.: la ricevuta non sostituisce in alcun modo il permesso di soggiorno

Il permesso sarà rilasciato solo se all'atto del ritiro lo straniero dimostrerà di aver assolto gli obblighi in materia sanitaria:

oppure

Durata del permesso di soggiorno:

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dalla legge o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

1. superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;

2. superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;

3. superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata; il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;

4. pari o superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;

5. superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dalla legge.

n.b. queste disposizioni non si applicano al caso di richiedenti asilo o di stranieri ammessi al soggiorno per motivi di protezione sociale.

Tipologie

Le condizioni di rilascio, di durata e di proroga del permesso variano a seconda del tipo, così come le attività possibili.

L'elenco seguente, non esaustivo, mostra alcuni tipi di permesso di soggiorno:

Asilo politico

Iscrizione liste di collocamento

Motivi di salute

Attesa affidamento

Lavoro autonomo

Per missione

Attesa riconoscimento status rifugiato

Lavoro subordinato

Per residenza

Attesa emigrazione

Motivi straordinari umanitari con possibilità di lavoro e studio

Studio

Attesa adozione

Motivi giudiziari

Turismo

Attesa perfezionamento pratica lavorativa

Motivi religiosi

Visita familiari

Conversione del permesso di soggiorno

Anche senza conversione:

All'atto del rinnovo, il titolo del permesso è modificato corrispondentemente all'attività svolta

E' possibile invece convertire:

Da una prima lettura della circolare 300 del 16 marzo 2000 del capo della Polizia Masone pare che "Il titolare di un permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di un'attività lavorativa (es.:turismo, affari, ecc.) potrà richiedere la conversione del permesso di soggiorno in lavoro autonomo presentando, oltre alla documentazione prescritta, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra nelle quote per lavoro autonomo (art.39 comma 7 reg.att.)"

I permessi di soggiorno possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi familiari anche fino ad un anno successivo alla scadenza, in caso di possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con italiano, cittadino dell'U.E., straniero in regola con le norme sul soggiorno.

Rinnovo del permesso di soggiorno

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora, almeno 30 giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla legge.

N.B.: Se sono trascorsi più di 60 giorni dalla data di scadenza del permesso di soggiorno senza che ne sia stato richiesto il rinnovo, lo straniero deve essere espulso dal Prefetto.

Ai fini del rinnovo, la disponibilità di un reddito da fonte lecita, sufficiente al sostentamento dello straniero e dei familiari conviventi a carico, può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato.

Il permesso è rinnovato, per una durata non superiore al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale, entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

 Il permesso di soggiorno è revocato o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.

N.B.: Non è prevista la revoca del permesso di soggiorno per il titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perda il posto di lavoro , anche per dimissioni. In tal caso alla scadenza del permesso, verrà rinnovato ancora per un anno per iscrizione alle liste di collocamento.