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La valutazione delle richieste da parte degli istituti
specializzati nel credito ai consumatori segue delle linee guida piuttosto
standardizzate e valide in generale per tutti i prodotti.
Ciò che differenzia un operatore dall’altro non è tanto la metodologia e la
tecnica di valutazione, quanto le politiche di credito seguite ed i
parametri utilizzati. Più semplicemente, ciò che varia è il livello di
rischio che un operatore è disposto ad affrontare: ciò fa sì che un cliente
giudicato troppo rischioso da un istituto finanziario possa essere invece
accettato da un’altro (che praticherà magari condizioni meno favorevoli, ma
consentirà comunque al richiedente di avere accesso al mercato legale del
credito).
Il processo di valutazione e accettazione prevede l’elaborazione, con
l’ausilio di sistemi informatici e modelli statistici, di una serie di dati
ai quali viene assegnato un punteggio determinato in base ai criteri di
selezione dell’ente finanziatore e al livello di rischio che quest’ultimo
intende assumersi; l’insieme dei punteggi dà origine ad un indicatore
sintetico (in inglese score) che esprime la probabilità che il soggetto
richiedente si riveli insolvente: questo è in sintesi il principio del
credit scoring.
Ma quali sono i dati analizzati dalla procedura? Li possiamo distinguere in
tre insiemi:
1. dati personali del cliente (anagrafici, reddito, professione, ecc.),
elaborati con tecniche statistiche che considerano le precedenti esperienze
dell’istituto con diverse tipologie di consumatori. Lo scopo di questa
valutazione è quello di cercare di prevedere il comportamento futuro del
consumatore nel ripagare un eventuale debito;
2. dati ricavati da banche dati con le quali la procedura è collegata in
automatico: protesti, fallimenti, controlli delle utenze, ecc.;
3. dati relativi al comportamento creditizio del richiedente ricavati da
alcune Centrali Rischi che registrano, per tutto il sistema bancario e
finanziario, i debiti pregressi e in corso dei nominativi censiti (si tratta
del cosiddetto credit bureau, di cui parleremo in dettaglio nel prossimo
paragrafo).
La considerazione congiunta di questi fattori dà luogo ad un punteggio (o
score) finale, sulla base del quale l’istituto decide se concedere o meno il
finanziamento. In realtà, il processo di valutazione non è esclusivamente
demandato alla procedura automatica, ma in alcuni casi interviene anche la
valutazione dell’analista esperto. Può accadere, quindi, che un analista
decida di integrare il risultato della valutazione della procedura con dei
controlli supplementari, oppure ritenga opportuno contattare telefonicamente
il richiedente per fargli qualche domanda aggiuntiva (ciò può accadere, per
esempio, nel caso dei prestiti personali). |
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L’obiettivo dell’ente finanziatore è quello di
concedere credito ai soggetti con livello di rischio considerato accettabile
in maniera rapida e sicura.
Tutti i privati consumatori che abbiano richiesto un qualche tipo di
finanziamento (mutuo, prestito personale, prestito finalizzato, ecc.) sono
censiti in una delle Centrali Rischi che operano in Italia. Queste sono
società private a cui ricorrono, dietro pagamento, le banche, le
finanziarie, le compagnie assicurative, le società erogatrici di servizi
come l’elettricità e le telecomunicazioni e ovviamente anche tutte le
finanziarie di credito al consumo. Ciascun socio è obbligato alla
contribuzione periodica delle informazioni sulla propria clientela, sia in
caso di accettazione che di rifiuto di un finanziamento.
Le Centrali Rischi assemblano i dati dei diversi enti contributori relativi
a una singola persona e redigono una scheda-consumatore, facilmente
consultabile via computer. Essa contiene un rapporto di credito
standardizzato contenente:
- le linee di credito in corso;
- da quanto tempo sono state aperte, la situazione e
la data di aggiornamento;
- il comportamento del cliente a ogni ciclo di
rimborso (regolarità o ritardi nei pagamenti alle scadenze);
- le richieste di finanziamento, anche quelle
rifiutate o non utilizzate, fatte nel tempo.
La considerazione congiunta di questi dati (sintetizzata in un punteggio
definito bureau score) contribuisce in modo decisivo nello stabilire
l’indice di rischio di un consumatore e per prevenire il presentarsi di
insolvenze. Il bureau score viene derivato, come abbiamo detto, esaminando i
seguenti fattori: il comportamento di una persona nel rimborso delle linee
di credito in essere (pagatore regolare, presenta un certo numero di
ritardi, ecc.); il livello di indebitamento raggiunto; la durata della
storia creditizia; i dati relativi alle richieste in corso; le tipologie di
credito in corso.
Questi dati sono normalmente integrati con altre informazioni pubblicamente
disponibili (protesti, dati rilevati presso i tribunali, archivio dei
recapiti telefonici). Essi sono sempre aggiornati, e rimangono disponibili
nella banca dati per un certo periodo anche dopo l’estinzione di un credito
(normalmente cinque anni).
In generale, la presenza di ritardi di pagamento su una o più linee di
credito è considerata un forte indice di rischio: un rapporto di credito
aperto da lungo tempo con pagamenti regolari è indice di rischio minore
rispetto a un rapporto molto recente anche senza ritardi di pagamento; un
numero elevato di operazioni aperte può indicare un rischio significativo,
come pure la tipologia di operazioni e le condizioni economiche ad esse
associate. Se si ha aperta una linea di credito revolving, si rileva un
forte rischio in presenza di linee di credito completamente utilizzate o
fuori limite.
Questo tipo di fonti informative, sia pubbliche che private, grazie ai
progressi della tecnologia informatica, ha progressivamente aumentato
l’affidabilità e la precisione dei dati forniti. La centralizzazione delle
informazioni (cioè la condivisione dei dati da parte di tutto il sistema
creditizio) comporta numerosi vantaggi:
- prevenzione del sovraindebitamento;
- diffusione di prodotti finanziari più personalizzati
secondo le esigenze dei consumatori;
- maggiore velocità ed efficienza nelle decisioni.
Ma il vantaggio maggiore sta nel fatto che questa prassi aumenta
sensibilmente la capacità degli operatori del credito di effettuare
valutazioni il più possibile precise: ciò si traduce in una maggiore
facilità di accesso al credito da parte di quelle persone che tengono
comportamenti corretti e rispettosi degli impegni assunti. Viceversa, rende
sempre più complicato ricevere finanziamenti da parte di coloro i quali si
sono dimostrati inaffidabili o poco responsabili. .
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Quando richiedi un finanziamento è opportuno che tu
valuti attentamente il costo reale dell’operazione. Tuttavia non sempre è
facile capire quanto ti viene richiesto in restituzione, in quanto gli
elementi di un finanziamento sono numerosi (capitale erogato, interessi
corrispettivi, oneri accessori, spese iniziali, spese assicurative) e non
sono facilmente integrabili in una misura di costo unica.
Di seguito ti forniamo una breve descrizione degli elementi principali su
cui si deve basare la valutazione di un’offerta:
TAN (tasso annuo nominale)
In un contratto di finanziamento il TAN è il tasso di interesse, espresso in
percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo
lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire
dall’ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse
che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla
quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Il TAN è uno degli
elementi che contribuiscono a definire una misura di costo complessiva
dell’operazione di credito. Altri elementi da considerare, e che non
rientrano nel calcolo del TAN, sono gli oneri accessori quali le
provvigioni, le spese iniziali e le imposte. Il TAN dunque, ancorchè
importante, non rappresenta una stima completa del costo totale del
finanziamento.
TAEG (tasso annuo effettivo globale)
Il TAEG è il tasso annuo effettivo globale ed è una misura, espressa in
termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo
complessivo del finanziamento. Diversamente dal TAN, il TAEG è comprensivo
di oneri accessori quali spese di istruttoria o spese di apertura pratica,
spese di incasso delle rate, spese assicurative che il debitore deve pagare
oltre agli interessi sul finanziamento (per capire i criteri di inclusione o
meno delle spese in questo indicatore, vedi il successivo paragrafo “Gli
elementi del TAEG”). Il TAEG, come previsto dall’ordinamento comunitario
europeo e dalla legge italiana, è il tasso di interesse al quale i flussi di
erogazione verso il cliente (al netto delle spese) uguagliano i flussi di
rimborso. L’identificazione di questo tasso risponde all’esigenza di mettere
a disposizione del consumatore un termine di confronto molto prezioso.
Condizioni di servizio
Quando le condizioni economiche dei finanziamenti (TAN, TAEG, rata, spese
accessorie) che stai valutando non si discostano eccessivamente tra di loro,
è bene confrontare la qualità del servizio offerto. La semplicità della
procedura di richiesta ed il tempo di erogazione del finanziamento sono
altri parametri che concorrono a determinare la qualità complessiva del
servizio offerto. Controlla, inoltre, che le modalità e la flessibilità dei
rimborsi siano coerenti con le tue aspettative e con le tue reali capacità
di ripagamento. Non dimenticare che, per evitare di incorrere in spiacevoli
sorprese, è sempre opportuno stipulare un contratto di credito con
un’istituzione che presenti caratteristiche di solidità, integrità ed
affidabilità. Valuta poi con cautela eventuali mediatori che dovessero
proporti assistenza nell’ottenere credito: a fronte di tanti professionisti
onesti vi sono pure personaggi avidi e poco trasparenti, dai quali è bene
guardarsi. Le banche e le finanziarie devono per legge esporre i tassi di
interesse, le spese ed ogni altra condizione economica relativa alle
operazioni e ai servizi offerti presso ogni locale aperto al pubblico in due
diversi tipi di documento: avvisi sintetici, veri e propri manifesti del
formato un metro per settanta centimetri, obbligatoriamente presenti nei
locali degli istituti, ed i fogli informativi analitici, a disposizione dei
clienti che vogliano portarli via. Inoltre ogni annuncio pubblicitario,
effettuato con qualunque mezzo di comunicazione, che presenti il tasso di
interesse o altre voci di costo del credito, deve necessariamente riportare
l’indicazione del TAEG e il relativo periodo di validità. |
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Secondo la normativa italiana le voci che devono essere
comprese nel calcolo del TAEG sono:
- il rimborso del capitale ed il pagamento degli
interessi;
- le spese di istruttoria o di apertura della pratica
di credito;
- le spese di riscossione dei rimborsi e incasso delle
rate, se stabilite dal creditore.
Tali spese possono essere escluse purchè l’istituto finanziario lasci al
cliente la scelta sulle modalità di pagamento (bonifico bancario o
bollettino postale, pagamento diretto presso lo sportello o l’ufficio della
società); le spese per l’assicurazione (copertura in caso di morte,
invalidità, infermità o disoccupazione del cliente), imposte dal
finanziatore. Tali spese possono essere escluse quando la sottoscrizione
dell’assicurazione risulti facoltativa; il costo dell’attività di
intermediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del
credito.
Si tratta in questo caso di una voce di costo che garantisce la
remunerazione dell’operato svolto da agenti o da soggetti convenzionati; le
altre spese contemplate nel contratto, purchè non rientrino nelle categorie
riportate di seguito.
Quelle che invece devono essere escluse sono:
le somme che il consumatore deve pagare per l’inadempimento di un qualsiasi
obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
le spese diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore
indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a
credito;
le quote di iscrizione a enti collettivi, derivati da accordi distinti dal
contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di questo.
Acquisti intelligenti
Gran parte delle richieste di finanziamento per l’acquisto di beni e servizi
da parte dei consumatori si origina presso i punti vendita (prestiti
finalizzati). In questi casi, il fornitore di beni o servizi ha stipulato un
accordo con uno o più istituti finanziari (normalmente più d’uno), vale a
dire una convenzione. In base a questo accordo, a fronte di determinate
condizioni, l’istituto sovvenziona gli acquisti effettuati presso di lui dai
suoi clienti. Il ruolo del rivenditore convenzionato (in gergo dealer),
quindi, è quello di canalizzare le proposte di finanziamento – avanzate da
coloro che intendono acquistare a credito beni o servizi da lui prodotti o
forniti - verso la banca o finanziaria, affinché quest’ultima, compiuta una
valutazione sul potenziale cliente (vedi “La valutazione delle richieste”),
conceda l’importo richiesto. Una volta approvato il finanziamento, l’ente
finanziatore provvede ad accreditare al dealer l’equivalente dell’importo
del finanziamento, oltre ad una provvigione per aver procacciato
l’operazione. Detto questo, è possibile che in alcuni casi l’interesse del
convenzionato e quello del consumatore non siano molto allineati: in base a
quali parametri il convenzionato stabilisce le condizioni (vale a dire il
tasso) del finanziamento da proporre? E con quale criterio sceglie tra una
delle istituzioni finanziarie con cui si è accordato? La risposta non può
essere univoca. Molto dipende dal singolo dealer, dalla tipologia di
prodotto/servizio che vende e dalla richiesta di tali prodotti da parte dei
consumatori. Vi sono molti esercenti che utilizzano le convenzioni per
venire incontro alle esigenze dei clienti aiutandoli a ottimizzare i propri
acquisti. Ma vi sono anche casi in cui i dealer prestano più attenzione al
loro interesse, proponendo il finanziamento che garantisce loro il miglior
trattamento provvigionale. Per quanto riguarda le condizioni praticate,
normalmente il convenzionato ha una certa discrezionalità nello stabilire il
tasso finale per il consumatore; per questo motivo è opportuno che il
consumatore conosca questo tipo di dinamiche commerciali e si informi
debitamente su ciò che il mercato propone prima di avviare una richiesta di
finanziamento. Ciò gli consentirà di indirizzarsi verso quei convenzionati
che più di altri tengono in considerazione l’interesse dei clienti.
La conclusione da trarre quindi è che quando si opera un acquisto per
credito al consumo, è sempre bene comportarsi come segue:
conoscere e capire le modalità con cui si valuta un’offerta di credito;
confrontare le condizioni economiche di offerte alternative;
valutare anche gli elementi di servizio (reputazione dell’istituto
finanziario, velocità di erogazione, ecc.) delle diverse offerte.
Il contratto
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La struttura del
contratto |
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Generalmente la richiesta di prodotti di credito al
consumo prevede la sottoscrizione di un modulo standard. In questa
sezione descriviamo il contenuto del contratto a prescindere dal singolo
prodotto richiesto; se vuoi approfondire la conoscenza di un contratto
specifico tra i prodotti che PrestitiOnline ti offre, non hai che da
andare alle singole sezioni di prodotto.
In ogni caso, si tratta di un documento da leggere con la massima
attenzione, composto da più copie a ricalco:
- una copia per la banca o finanziaria che eroga
il prestito;
- una copia per il venditore convenzionato che
eroga il bene o il servizio (se si tratta di prestito finalizzato);
- una copia per l’agente o il procacciatore
d’affari (nel caso ve ne sia uno);
- una copia per il consumatore, che va conservata
accuratamente.
Ogni copia è composta da uno stampato con testo sui due lati del foglio.
La parte frontale di norma contiene:
- dati anagrafici del richiedente (nome, cognome,
data e luogo di nascita, residenza attuale e pregressa negli ultimi
anni, estremi del documento di identità, codice fiscale) e
dell’eventuale coniuge;
- ati personali del richiedente (stato civile,
professione, livello di reddito);
- condizioni prescelte per il finanziamento, in
qualunque sua forma (carta di credito, prestito personale, ecc.);
- modalità di pagamento (addebito della rata su
conto corrente bancario/ pagamento con bollettino postale);
- eventuali garanzie e sottoscrizione
dell’adesione alla copertura assicurativa (se ti interessa stipulare
questo contratto accessorio);
- autorizzazione al trattamento dei dati
personali.
Sul retro del modulo sono riportate principalmente
le seguenti voci:
- condizioni generali del finanziamento;
- condizioni in caso di ritardato pagamento;
- decadenza dal beneficio del termine e sanzioni
contrattuali;
- cessione del contratto a società di factoring;
- un estratto delle condizioni di assicurazione;
- informativa sulla tutela dei dati personali.
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Gli elementi
essenziali del contratto |
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Come prima cosa, fai attenzione alla forma: il
contratto di credito al consumo deve essere redatto per iscritto e una
copia deve esserti consegnata. Il mancato rispetto della forma prevista
comporta la nullità del contratto stesso (la nullità è “relativa”,
ovvero tu hai la facoltà di farla valere; non è automatica).
Prescindendo dallo specifico prodotto richiesto, la legge stabilisce che
i contratti di credito al consumo, sia finalizzati che non finalizzati,
devono contenere i seguenti elementi:
- il tasso di interesse praticato;
- ogni altro prezzo e condizione praticati,
inclusi i maggiori oneri in caso di mora;
- l’ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e la scadenza delle
singole rate;
- il tasso annuo effettivo globale (TAEG);
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo
cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
- l’importo e la causale degli oneri che sono
esclusi dal calcolo del TAEG (se non è possibile indicare chiaramente
queste spese, deve essere indicata una spesa realistica; oltre a
questa somma, non ti potrà essere imposto alcun pagamento);
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative che ti
venissero richieste e non incluse nel calcolo del TAEG.
In più, per i soli prestiti finalizzati e a pena di nullità, deve essere
specificato:
la descrizione precisa dei beni o dei servizi per i quali richiedi il
finanziamento;
il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e
l’ammontare dell’eventuale acconto;
le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in
cui il passaggio della proprietà non sia immediato. .
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I documenti
necessari e la vendita |
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Sia che si richieda un prestito finalizzato presso
un punto vendita che un finanziamento diretto presso una banca o
finanziaria specializzata, oltre alla compilazione del contratto vengono
richiesti alcuni documenti accessori. Tali documenti sono di
fondamentale importanza per la valutazione della richiesta (il processo
di valutazione è descritto in modo dettagliato nel capitolo “Ottenere un
finanziamento”, sempre nella Guida ai prestiti) I documenti che vengono
comunemente richiesti sono:
- documento d’identità (carta d’identità o patente
sono i più diffusi);
- cedolino dello stipendio o del modello unico per
la dichiarazione dei redditi;
- una o più bollette relative alle utenze di casa
(telefono, luce, gas);
Il contratto di vendita e il contratto di finanziamento sono distinti
e separati. Pertanto, nel caso in cui il prodotto, al cui acquisto è
finalizzato il finanziamento, risulti difettoso, ovvero nel caso in cui
il prodotto non venga consegnato o il servizio non venga erogato, il
consumatore deve informare immediatamente la banca o la finanziaria,
senza interrompere il pagamento delle rate. La finanziaria o la banca
che ha sovvenzionato l’acquisto del bene tramite un venditore è
responsabile del corretto operato di quest’ultimo solo se tra loro vi è
un rapporto di esclusiva per la concessione di credito ai clienti del
venditore. Di fatto, questa condizione non si verifica mai, poichè i
venditori di beni o servizi si avvalgono di convenzioni con più società
che erogano credito per avere una gamma più ampia di offerte tra le
quali scegliere (per ottenere condizioni migliori sia per i propri
clienti che per se stessi). Se quindi non sei soddisfatto del tuo
acquisto e del comportamento del negoziante, non cadere nella trappola
di rifiutarti di pagare le rate residue: in questo caso, infatti,
incorreresti in una condizione di insolvenza che potrebbe seriamente
pregiudicare la tua affidabilità creditizia. |
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Mancato pagamento ed
estinzione |
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In linea generale, interrompere il pagamento di una
rata comporta l’immediata inadempienza nei confronti del finanziatore ed
il rischio di spiacevoli conseguenze: gli interessi dovuti verrebbero
maggiorati, con l’applicazione di una mora; si rischia di finire nella
lista dei pagatori “ritardatari” (o peggio) e di essere segnalati agli
enti di tutela del credito (le Centrali Rischi) che condivideranno
questa informazione con l’intero sistema bancario e finanziario. Alla
fine, il risultato sarà un peggioramento della tua affidabilità
creditizia e una maggiore difficoltà nell’ottenere credito in futuro.
La normativa stabilisce che è sempre possibile estinguere il prestito
anticipatamente rispetto al termine concordato, restituendo l’importo
convenuto con alcune maggiorazioni. L’istituto richiederà il versamento
del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino
a quel momento e , se previsto nel contratto (cosa che normalmente
accade), di un compenso comunque non superiore all’1% del capitale
residuo. Qualora il contratto non specifichi qual è l’importo del
capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, si deve intendere come
capitale residuo la somma del valore attuale di tutte le rate non ancora
scadute alla data dell’adempimento anticipato (calcolata mediante una
formula standard definita dal Ministro del Tesoro con un decreto del
1992). Il tasso di interesse da utilizzare nel calcolo è invece quello
in vigore al momento dell’adempimento anticipato.
L'offerta di credito ai consumatori
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Il credito al
consumo |
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Non tutti lo sanno, ma i finanziamenti
destinati ai consumatori per acquisti rateali, i prestiti personali,
le linee di fido utilizzabili con o senza una carta di credito, i
prestiti garantiti dallo stipendio, rientrano tutti nella categoria
del “credito al consumo”. Tale categoria è regolata da norme ben
precise e presenta numerose particolarità, ecco perché è opportuno
capire meglio di che cosa si tratta.
Innanzitutto, il credito al consumo è una forma di credito che si
rivolge esclusivamente ai consumatori, le famiglie e le persone
fisiche che richiedano un finanziamento per fini indipendenti dalla
propria attività professionale o imprenditoriale. Non viene dunque
concesso alle imprese o a persone che intendano utilizzare il
finanziamento a favore della propria attività lavorativa o
professionale.
Sotto la voce credito al consumo rientrano:
- i finanziamenti rateali destinati
all’acquisto di beni o di servizi
- i prestiti personali
- le aperture di credito rotativo (revolving)
con o senza carta di credito
- le operazioni di cessione del quinto dello
stipendio
In base alla normativa, il credito al consumo prevede finanziamenti
oscillabili fra le 300 mila e i 60 milioni di lire, con durata del
rimborso che normalmente non supera i 48 o i 60 mesi (anche se,
relativamente alla durata, la normativa non prevede limiti). Nella
categoria del credito al consumo si suole far rientrare anche i
prestiti con cessione del quinto dello stipendio, per i quali sono
state comunque definite delle condizioni a parte.
Attenzione, per la legge italiana, non rientrano nelle operazioni di
credito al consumo:
i finanziamenti di importo inferiore alle 300.000 lire e di importo
superiore ai 60 milioni di lire;
i finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione entro 18 mesi,
con addebito di oneri ma non calcolati in forma di interesse, anche
se previsti contrattualmente (per esempio, ciò si verifica quando si
utilizza un carta di credito che prevede il pagamento a saldo di
tutte le somme spese durante il mese precedente);
i finanziamenti destinati all’acquisto di proprietà immobiliari o al
loro restauro e miglioramento (per intenderci, il mutuo è un
prodotto che non rientra nella categoria del credito al consumo).
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Chi lo può
concedere? |
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Il credito al consumo può essere concesso solo:
1. dalle banche;
2. dagli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo tenuto
presso l’Ufficio Italiano dei Cambi;
3. dai commercianti, ma soltanto nella forma di dilazione del
pagamento del prezzo (cioè non ti possono erogare una somma di
denaro,ma solo darti la possibilità di pagare il bene un po’ per
volta).
I soggetti abilitati possono dunque far sottoscrivere contratti di
credito al consumo. Ciò avviene:
- presso lo sportello bancario;
- presso la finanziaria alla quale ci si
rivolge;
- presso il punto vendita dei beni e servizi
al cui acquisto il consumatore è interessato.
I soggetti abilitati devono esporre presso i propri locali aperti al
pubblico: i tassi di interesse, i prezzi massimi praticabili e ogni
altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi
offerti.
Tali informazioni sono contenute in due diversi documenti:
- gli avvisi sintetici, vale a dire manifesti
del formato 100 x 70 cm, che devono obbligatoriamente essere
affissi sulle pareti dei locali aperti al pubblico;
- i fogli informativi analitici, che devono
essere tenuti a disposizione dei clienti che vogliano portarli a
casa per consultarli con calma.
I documenti esposti dai soggetti abilitati relativi alle loro
operazioni di credito al consumo devono obbligatoriamente contenere
l’indicazione del tasso complessivo che viene richiesto al cliente a
fronte del finanziamento, vale a dire il TAEG (tasso annuo effettivo
globale) e il relativo periodo di validità. .
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La
classificazione dei prodotti |
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Le classificazioni rilevanti nel caso delle
operazioni di credito al consumo sono sostanzialmente due:
1. classificazione in base alla destinazione del finanziamento;
2. classificazione in base al tipo di contratto.
1. Se guardiamo alla destinazione del finanziamento, sono
possibili due casi:
Prestiti finalizzati
Il prestito finalizzato è quello che viene normalmente proposto
presso i rivenditori di beni o servizi (elettrodomestici,
arredamento, auto, ecc.) per gli acquisti con pagamento rateale. Il
rivenditore che propone questa formula ha sottoscritto una o più
convenzioni con altrettanti istituti finanziari, che a fronte del
suo servizio gli riconoscono una provvigione. Egli quindi propone i
prodotti ai suoi clienti e provvede a far compilare la richiesta,
inoltrandola all’istituto. Questo valuta la richiesta di credito e,
in caso di approvazione, il cliente che ha ottenuto il bene
desiderato si trova ad essere obbligato nei suoi confronti.
Contestualmente l’istituto finaziario provvede ad accreditare al
rivenditore un importo pari al valore del bene finanziato più le sue
provvigioni per aver “venduto” un finanziamento. Questa è proprio
l’essenza della finalizzazione: l’erogazione della somma finanziata
è destinata al pagamento del bene o servizio, e non al consumatore
che ha richiesto il finanziamento.
Prestiti non finalizzati
Quando il finanziamento viene richiesto per tipi di acquisto non
coperti da possibilità di finanziamento o al di fuori di una singola
operazione di acquisto di un bene o servizio, il consumatore si
rivolge direttamente ad una società finanziaria o a una banca. In
questo caso il richiedente non è tenuto a dimostrare la finalità del
finanziamento richiesto, anche se normalmente l’istituto finanziario
cerca di capire quali siano i suoi programmi di spesa.
Questo rapporto non prevede la presenza di alcun intermediario
commerciale, come nel caso del prestito finalizzato, in quanto la
richiesta del finanziamento non avviene nell’ambito di una
transazione commerciale. Una volta approvata la richiesta,
l’erogazione della somma finanziata viene ovviamente destinata al
richiedente.
2. Se guardiamo invece alla struttura del contratto,
abbiamo:
Finanziamenti con ammortamento fisso
Il finanziamento con ammortamento prefissato prevede che la somma
stabilita venga erogata al consumatore all’inizio di un rapporto e
venga rimborsata fino alla completa estinzione del finanziamento
secondo un piano di ammortamento predeterminato (es. 500 mila lire
al mese per 12 mesi), a rate costanti e con tasso fisso. Questo tipo
di finanziamento è molto diffuso nel caso di richieste di credito
finalizzate all’acquisto di immobili (la struttura dell’operazione è
infatti la medesima del mutuo). Per quanto riguarda il credito al
consumo e i prodotti che ci interessano, tale struttura si applica
normalmente ai finanziamenti finalizzati e ai prestiti personali. In
questi casi, infatti, il contratto prevede che la somma finanziata,
comprensiva di eventuali oneri accessori, venga restituita secondo
un piano ben definito che dia evidenza dell’ammontare della rata
mensile di rimborso e del numero complessivo delle rate dovute (da
cui si ricava la durata dell’operazione). Una volta estinto il
debito, chi volesse richiedere un altro finanziamento alla medesima
finanziaria o banca, dovrebbe fare un’altra richiesta che verrebbe
sottoposta ad un’ulteriore valutazione.
Finanziamenti tramite apertura di credito
Il finanziamento tramite apertura di credito consiste nel mettere a
disposizione del consumatore una determinata somma che può essere
utilizzata in un’unica soluzione oppure in più soluzioni. A
differenza di quanto visto al punto precedente, in questo caso non
si prevede un piano di rimborso predeterminato, ma il consumatore ha
la facoltà di ripagare il finanziamento in modo flessibile e
graduale, e comunque commisurato alle sue esigenze e alla sua
disponibilità. |
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Le leggi che
tutelano il credito al consumo |
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In tutti i Paesi europei l’attività di credito
al consumo è regolata da una serie articolata di norme che hanno lo
scopo di garantire e tutelare al massimo il consumatore. Ecco le
principali disposizioni di legge che regolano l’attività di credito
al consumo e riguardano direttamente i diritti e i doveri del
consumatore:
- le direttive comunitarie in materia
(87/102/CEE del 22.12.1986 e 90/88/CEE del 22.2.1990) sono state
recepite in Italia nella legge 19 febbraio 1992, n.142;
- la legge 154 del 17 febbraio 1992, sulla
trasparenza in materia di servizi finanziari, che riguarda anche
il credito al consumo;
- le finanziarie devono sottostare alla legge
n.197 del 5 luglio 1991;
- le leggi sul credito al consumo, sulla
trasparenza e in parte sull’antiriciclaggio sono state modificate
e hanno trovato una collocazione unitaria e organica nel quadro
del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs
1 settembre 1993 n.385, per comodità Tulb) e sono trattate nei
titoli V e VI;
- anche i contratti di credito al consumo sono
assoggettati alla disciplina in materia di clausole vessatorie,
che tutela il consumatore dal rischio che gli vengano applicate
condizioni appunto vessatorie (legge 6 febbraio 1996, n.52
articolo 25);
- anche l’attività di credito al consumo è
assoggettata alla disciplina in materia di privacy e trattamento
dei dati personali (legge 31 dicembre 1996 n.675);
- infine, interessa anche il credito al
consumo la disciplina, finalizzata alla lotta all’usura, che
stabilisce un tetto massimo agli interessi nell’ambito delle
operazioni di finanziamento (legge 7 marzo 1996 n. 108).
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Giuliano Adriani
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