Prestiti Personali

Il prestito personale è certamente un tipo di finanziamento tra i più flessibili per il consumatore, in quanto consente la massima libertà di spesa; è l'ideale per esempio nei casi in cui si devono effettuare acquisti multipli contemporaneamente, o anche semplicemente quando si ha la necessità di un pò di liquidità. Certo l'offerta di un finanziamento senza vincolo di destinazione comporta una maggiore rischiosità per chi lo concede, che può tradursi in condizioni leggermente meno favorevoli rispetto ad un prestito finalizzato. Dall'altra parte, essendo concluso direttamente tra il consumatore ed il finanziatore, cioè senza la presenza di intermediari come i convenzionati, non prevede alcun tipo di provvigioni. In questa sezione PrestitiOnline ti illustra la struttura del prestito personale e i casi in cui è possibile che l'erogazione sia condizionata al rilascio di una qualche forma di garanzia.

Le caratteristiche del prestito personale

 

Il prestito personale è un prodotto di credito al consumo che prevede il finanziamento di una somma prefissata ad un tasso di interesse in genere fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Rientra nella categoria dei prestiti non finalizzati cioè in quelle operazioni di finanziamento non direttamente collegate all’acquisto di uno specifico bene o servizio. Quindi, a differenza di quanto accade nei prestiti finalizzati, non entra in gioco la figura del convenzionato, ma il contratto di credito è concluso direttamente tra finanziatore e richiedente. Di conseguenza, se la richiesta di finanziamento viene accettata, l’erogazione della somma pattuita avviene direttamente nelle mani del consumatore, e non ad una terza parte (il dealer, appunto). Manca anche la presenza di un bene o servizio acquistato che possa fungere da garanzia per l’insolvenza del debitore, cosa che rende questo prodotto piuttosto rischioso per l’istituto finanziatore. Il prestito non finalizzato, infatti, non prevede la presenza di garanzie reali (come un bene acquistato), anche se può capitare che la società finanziatrice richieda delle garanzie personali come la firma di un coobbligato o una fideiussione. Il prestito personale è un prodotto normalmente concesso dalle banche e dalle società finanziarie specializzate, e gli importi finanziabili possono variare da un minimo di 300000 lire ad un massimo di 60 milioni di lire. .

 

Le eventuali garanzie

 

In genere la concessione di un prestito personale non è subordinata alla presentazione di garanzie reali (ovvero diritti di pegno o ipoteca su cose di proprietà del richiedente). Può accadere tuttavia che in alcuni casi, al fine di minimizzare il rischio di insolvenza, le banche o finanziarie sottopongano al richiedente un contratto di credito che prevede la cambializzazione delle rate, la fornitura di una garanzia particolare (per esempio l’autorizzazione preliminare a cedere una parte del proprio stipendio in caso di mora), oppure ancora un’unica cambiale a garanzia, in grado di garantire una parte o l’intero ammontare erogato. Un’altra forma di garanzia che può essere prevista è la firma di un coobbligato o di un terzo fideiussore, che si faccia garante del buon esito dell’operazione. Certo è che, a fronte di una richiesta per un certo importo (approssimativamente pari a 15 o più milioni) da parte di un consumatore, il fatto che possano essere richieste garanzie personali, come la firma di un garante o la fornitura di una fideiussione, è da considerarsi abbastanza normale. Ad ogni modo, è difficile stabilire delle regole valide a priori e l'eventuale richiesta di garanzie dipende caso per caso dal profilo di rischio (o score) della singola operazione e

del singolo richiedente.

 

 

 

 

Prestiti Personali

Se pensi che il prestito personale sia il prodotto adatto alle tue esigenze ti consigliamo di leggere questa sezione. Qui infatti ti spieghiamo con chiarezza quali sono gli istituti che concedono questo tipo di finanziamento e quali sono le loro logiche di valutazione. Capirai inoltre quali sono le dimensioni rilevanti nel valutare la convenienza di un' offerta di finanziamento personale e quali i criteri per comparare prodotti alternativi.

Chi lo concede

Tra tutti i prodotti di credito al consumo, certamente il prestito personale è quello che lascia la maggiore libertà di spesa (anche la carta revolving per la verità, che però presenta limiti di affidamento decisamente più bassi). La possibilità di fatto di destinare l’importo ricevuto alle spese che ciascuno ritiene opportune o necessarie, se da un lato è una gran comodità per il consumatore, dall’altra costituisce un rischio per chi lo finanzia.
Il prestito personale può essere richiesto o presso una banca generalista o presso un istituto finanziario specializzato(possono essere tanto società finanziarie quanto banche).
Questi soggetti hanno delle caratteristiche differenti, vediamo di cosa si tratta.
Le banche sono interessate alla relazione complessiva con il cliente, e quindi al profitto che ricavano dal portafoglio prodotti detenuto dal cliente (conto corrente, titoli, servizi vari, ecc.), ragion per cui talvolta praticano condizioni competitive sul prestito personale, che è appunto solo una delle fonti di reddito legate a quel cliente. Il fatto è che di norma concedono tale finanziamento solo ai propri clienti, anche perchè li conoscono già e possono valutare il livello di rischio con maggiore precisione.
Anche le società specializzate concedono di norma questo prodotto ai già clienti (per esempio chi ha già sottoscritto con l' istituto un prestito finalizzato) che hanno dimostrato di essere dei “buoni pagatori”. Tuttavia, molti di questi intermediari si sono attrezzati per valutare il rischio di nuove richieste e offrono i loro finanziamenti anche a nuovi clienti. .

I criteri di valutazione delle richieste

Per quanto riguarda le modalità e le tecniche di valutazione delle richieste, rimandiamo a quanto già descritto nella sezione Guida ai prestiti (vai a Ottenere un finanziamento).
In questa sezione ci limiteremo ad illustrare in modo schematico alcuni criteri di valutazione specifici del prestito personale.
Politiche di rischio
Per le caratteristiche di maggiore rischiosità rispetto ad altri prodotti di credito, i parametri di accettazione applicati dagli istituti (quelli in base ai quali viene calcolato lo score) sono più stringenti; resta inteso che essi potranno variare da istituto a istituto, in funzione del livello di rischio che ciascuno intende assumersi;
Importo del finanziamento
Per importi di una certa entità (approssimativamente oltre i 15 milioni) è probabile che gli istituti richiedano una delle garanzie descritte in precedenza;
Livello di reddito
L’accettazione delle richieste, soprattutto per importi elevati, è subordinata anche alla valutazione del livello di reddito del richiedente (e al rapporto tra reddito mensile e eventuale rata di rimborso).

Affidabilità creditizia Grande importanza ha, infine, l’apprezzamento dell’affidabilità creditizia del richiedente: è importante sottolineare che questa valutazione non ha alcun significato “morale”. Gli istituti si limitano a stimare il livello di rischio connesso alla sua richiesta, e lo fanno analizzando il rapporto di credito fornito dalle Centrali Rischi.
Se la storia creditizia del richiedente presenta alcune “pecche” (ritardi nei rimborsi di precedenti finanziamenti, rapporti insoluti, ecc.) è improbabile che la richiesta possa avere esito positivo. In questi casi, per chi ha un lavoro dipendente, una valida alternativa è costituita dal Prestito dipendenti, prodotto che offre interessanti garanzie all’istituto finanziatore e consente di adottare criteri di valutazione più elastici.

Capisci le condizioni

Quando devi valutare più offerte di finanziamento è bene che tu consideri l’onerosità complessiva di ciascuna operazione, senza limitarti alla valutazione della sola rata mensile.
Valutare attentamente il costo reale di un prestito non è tuttavia un’operazione semplice, in quanto le voci di spesa di un finanziamento sono numerose (capitale erogato, interessi, oneri accessori, spese iniziali, spese assicurative) e non sono facilmente integrabili in una misura di costo unica. In generale, gli elementi che è opportuno esaminare prima di sottoscrivere un contratto di credito sono:
TAN (tasso annuo nominale)
Il TAN rappresenta il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle banche o finanziarie all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Il TAN è uno degli elementi che contribuiscono a definire una misura di costo complessiva dell'operazione di credito. Altri elementi da considerare sono le spese di istruttoria e le eventuali spese assicurative.
Spese di istruttoria
Le spese di istruttoria sono una voce di costo che l’ente finanziatore pone a carico del richiedente per la copertura delle spese di valutazione e di gestione della domanda di finanziamento. In genere sono corrisposte in un’unica soluzione, al momento dell’erogazione del finanziamento.
Eventuali spese assicurative
Possono essere previste coperture assicurative, facoltative o obbligatorie, per la copertura del rischio di insolvenza.
TAEG (tasso annuo effettivo globale)
Una misura del costo totale del finanziamento, utile nel confronto di più offerte di credito, è rappresentata dal TAEG. Il TAEG è il tasso annuo effettivo globale ed è una misura, espressa in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento.
Diversamente dal TAN, il TAEG è comprensivo di oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate, spese assicurative, che il debitore deve pagare oltre agli interessi sul finanziamento.
Tuttavia la normativa italiana consente, sotto alcune condizioni, una certa discrezionalità, escludendo od includendo nel calcolo alcune voci di costo: le spese assicurative, se facoltative, possono essere escluse dal calcolo del TAEG, il che conduce molte finanziarie a proporre assicurazioni facoltative ed esporre un TAEG inferiore. Fai quindi attenzione e considera attentamente la tua spesa complessiva, analizzando di volta in volta le singole voci dell’offerta di finanziamento che ti viene proposta

 

Il contratto

Ora che le caratteristiche del prodotto sono chiare, è bene spendere alcune parole sul contratto di prestito personale e su alcune clausole piuttosto rilevanti che è bene esplicitare a vantaggio del consumatore. In particolare, bisogna sapere che cosa succede in caso di mancato pagamento di una rata di rimborso e come regolarsi in caso di estinzione anticipata.

Gli elementi del contratto

Per approfondire la struttura di un contratto standard di prestito personale rimandiamo a quanto già proposto nella Guida ai prestiti (vai a Il Contratto). Qui di seguito descriviamo alcuni aspetti che è opportuno richiamare. La legge stabilisce che un contratto di prestito personale deve contenere i seguenti elementi:

  • il tasso di interesse praticato;
  • ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi i maggiori oneri in caso di mora;
  • l’ammontare e le modalità del finanziamento;
  • il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
  • il tasso annuo effettivo globale (TAEG);
  • il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
  • l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG (se non è possibile indicare chiaramente queste spese, deve essere indicata una spesa realistica; oltre a questa somma, non ti potrà essere imposto alcun pagamento);
  • le eventuali garanzie richieste;
  • le eventuali coperture assicurative che ti venissero richieste e non incluse nel calcolo del TAEG.

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Il mancato pagamento di una rata

In linea generale, interrompere il pagamento di una rata comporta l’immediata inadempienza nei confronti del finanziatore ed il rischio di spiacevoli conseguenze:

  • gli interessi dovuti verrebbero maggiorati, con l’applicazione di una mora;
  • si rischia di finire nella lista dei pagatori ritardatari (o peggio) e di essere segnalati agli enti di tutela del credito (le Centrali Rischi) che condivideranno questa informazione con l’intero sistema bancario e finanziario. Alla fine, il risultato sarà un peggioramento della tua affidabilità creditizia e una maggiore difficoltà nell’ottenere credito in futuro.

Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata autorizza il finanziatore a risolvere unilateralmente il contratto. Il cliente sarà tenuto al pagamento di tutte le spese bancarie e di protesto nonché di tutte le spese sostenute dal finanziatore per recuperare l’ammontare della rata, oltre ad un’eventuale penale.

Estinzione anticipata

La normativa stabilisce che è sempre possibile estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, restituendo l’importo convenuto con alcune maggiorazioni.
La banca o finanziaria richiederà il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento e , se previsto nel contratto (cosa che normalmente accade), di un compenso comunque non superiore all’1% del capitale residuo.
Qualora il contratto non specifichi qual è l’importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, si deve intendere come capitale residuo la somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell’adempimento anticipato, (calcolata mediante una formula standard definita dal Ministro del Tesoro con un decreto). Il tasso di interesse da utilizzare nel calcolo è invece quello in vigore al momento dell’adempimento anticipato.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottenere un finanziamento

La valutazione delle richieste

La valutazione delle richieste da parte degli istituti specializzati nel credito ai consumatori segue delle linee guida piuttosto standardizzate e valide in generale per tutti i prodotti.
Ciò che differenzia un operatore dall’altro non è tanto la metodologia e la tecnica di valutazione, quanto le politiche di credito seguite ed i parametri utilizzati. Più semplicemente, ciò che varia è il livello di rischio che un operatore è disposto ad affrontare: ciò fa sì che un cliente giudicato troppo rischioso da un istituto finanziario possa essere invece accettato da un’altro (che praticherà magari condizioni meno favorevoli, ma consentirà comunque al richiedente di avere accesso al mercato legale del credito).
Il processo di valutazione e accettazione prevede l’elaborazione, con l’ausilio di sistemi informatici e modelli statistici, di una serie di dati ai quali viene assegnato un punteggio determinato in base ai criteri di selezione dell’ente finanziatore e al livello di rischio che quest’ultimo intende assumersi; l’insieme dei punteggi dà origine ad un indicatore sintetico (in inglese score) che esprime la probabilità che il soggetto richiedente si riveli insolvente: questo è in sintesi il principio del credit scoring.
Ma quali sono i dati analizzati dalla procedura? Li possiamo distinguere in tre insiemi:
1. dati personali del cliente (anagrafici, reddito, professione, ecc.), elaborati con tecniche statistiche che considerano le precedenti esperienze dell’istituto con diverse tipologie di consumatori. Lo scopo di questa valutazione è quello di cercare di prevedere il comportamento futuro del consumatore nel ripagare un eventuale debito;
2. dati ricavati da banche dati con le quali la procedura è collegata in automatico: protesti, fallimenti, controlli delle utenze, ecc.;
3. dati relativi al comportamento creditizio del richiedente ricavati da alcune Centrali Rischi che registrano, per tutto il sistema bancario e finanziario, i debiti pregressi e in corso dei nominativi censiti (si tratta del cosiddetto credit bureau, di cui parleremo in dettaglio nel prossimo paragrafo).
La considerazione congiunta di questi fattori dà luogo ad un punteggio (o score) finale, sulla base del quale l’istituto decide se concedere o meno il finanziamento. In realtà, il processo di valutazione non è esclusivamente demandato alla procedura automatica, ma in alcuni casi interviene anche la valutazione dell’analista esperto. Può accadere, quindi, che un analista decida di integrare il risultato della valutazione della procedura con dei controlli supplementari, oppure ritenga opportuno contattare telefonicamente il richiedente per fargli qualche domanda aggiuntiva (ciò può accadere, per esempio, nel caso dei prestiti personali).

Hai le carte in regola?

L’obiettivo dell’ente finanziatore è quello di concedere credito ai soggetti con livello di rischio considerato accettabile in maniera rapida e sicura.
Tutti i privati consumatori che abbiano richiesto un qualche tipo di finanziamento (mutuo, prestito personale, prestito finalizzato, ecc.) sono censiti in una delle Centrali Rischi che operano in Italia. Queste sono società private a cui ricorrono, dietro pagamento, le banche, le finanziarie, le compagnie assicurative, le società erogatrici di servizi come l’elettricità e le telecomunicazioni e ovviamente anche tutte le finanziarie di credito al consumo. Ciascun socio è obbligato alla contribuzione periodica delle informazioni sulla propria clientela, sia in caso di accettazione che di rifiuto di un finanziamento.
Le Centrali Rischi assemblano i dati dei diversi enti contributori relativi a una singola persona e redigono una scheda-consumatore, facilmente consultabile via computer. Essa contiene un rapporto di credito standardizzato contenente:

  • le linee di credito in corso;
  • da quanto tempo sono state aperte, la situazione e la data di aggiornamento;
  • il comportamento del cliente a ogni ciclo di rimborso (regolarità o ritardi nei pagamenti alle scadenze);
  • le richieste di finanziamento, anche quelle rifiutate o non utilizzate, fatte nel tempo.


La considerazione congiunta di questi dati (sintetizzata in un punteggio definito bureau score) contribuisce in modo decisivo nello stabilire l’indice di rischio di un consumatore e per prevenire il presentarsi di insolvenze. Il bureau score viene derivato, come abbiamo detto, esaminando i seguenti fattori: il comportamento di una persona nel rimborso delle linee di credito in essere (pagatore regolare, presenta un certo numero di ritardi, ecc.); il livello di indebitamento raggiunto; la durata della storia creditizia; i dati relativi alle richieste in corso; le tipologie di credito in corso.
Questi dati sono normalmente integrati con altre informazioni pubblicamente disponibili (protesti, dati rilevati presso i tribunali, archivio dei recapiti telefonici). Essi sono sempre aggiornati, e rimangono disponibili nella banca dati per un certo periodo anche dopo l’estinzione di un credito (normalmente cinque anni).
In generale, la presenza di ritardi di pagamento su una o più linee di credito è considerata un forte indice di rischio: un rapporto di credito aperto da lungo tempo con pagamenti regolari è indice di rischio minore rispetto a un rapporto molto recente anche senza ritardi di pagamento; un numero elevato di operazioni aperte può indicare un rischio significativo, come pure la tipologia di operazioni e le condizioni economiche ad esse associate. Se si ha aperta una linea di credito revolving, si rileva un forte rischio in presenza di linee di credito completamente utilizzate o fuori limite.
Questo tipo di fonti informative, sia pubbliche che private, grazie ai progressi della tecnologia informatica, ha progressivamente aumentato l’affidabilità e la precisione dei dati forniti. La centralizzazione delle informazioni (cioè la condivisione dei dati da parte di tutto il sistema creditizio) comporta numerosi vantaggi:

  • prevenzione del sovraindebitamento;
  • diffusione di prodotti finanziari più personalizzati secondo le esigenze dei consumatori;
  • maggiore velocità ed efficienza nelle decisioni.


Ma il vantaggio maggiore sta nel fatto che questa prassi aumenta sensibilmente la capacità degli operatori del credito di effettuare valutazioni il più possibile precise: ciò si traduce in una maggiore facilità di accesso al credito da parte di quelle persone che tengono comportamenti corretti e rispettosi degli impegni assunti. Viceversa, rende sempre più complicato ricevere finanziamenti da parte di coloro i quali si sono dimostrati inaffidabili o poco responsabili. .

Capisci le condizioni

Quando richiedi un finanziamento è opportuno che tu valuti attentamente il costo reale dell’operazione. Tuttavia non sempre è facile capire quanto ti viene richiesto in restituzione, in quanto gli elementi di un finanziamento sono numerosi (capitale erogato, interessi corrispettivi, oneri accessori, spese iniziali, spese assicurative) e non sono facilmente integrabili in una misura di costo unica.
Di seguito ti forniamo una breve descrizione degli elementi principali su cui si deve basare la valutazione di un’offerta:

TAN (tasso annuo nominale)
In un contratto di finanziamento il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Il TAN è uno degli elementi che contribuiscono a definire una misura di costo complessiva dell’operazione di credito. Altri elementi da considerare, e che non rientrano nel calcolo del TAN, sono gli oneri accessori quali le provvigioni, le spese iniziali e le imposte. Il TAN dunque, ancorchè importante, non rappresenta una stima completa del costo totale del finanziamento.

TAEG (tasso annuo effettivo globale)
Il TAEG è il tasso annuo effettivo globale ed è una misura, espressa in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Diversamente dal TAN, il TAEG è comprensivo di oneri accessori quali spese di istruttoria o spese di apertura pratica, spese di incasso delle rate, spese assicurative che il debitore deve pagare oltre agli interessi sul finanziamento (per capire i criteri di inclusione o meno delle spese in questo indicatore, vedi il successivo paragrafo “Gli elementi del TAEG”). Il TAEG, come previsto dall’ordinamento comunitario europeo e dalla legge italiana, è il tasso di interesse al quale i flussi di erogazione verso il cliente (al netto delle spese) uguagliano i flussi di rimborso. L’identificazione di questo tasso risponde all’esigenza di mettere a disposizione del consumatore un termine di confronto molto prezioso.

Condizioni di servizio
Quando le condizioni economiche dei finanziamenti (TAN, TAEG, rata, spese accessorie) che stai valutando non si discostano eccessivamente tra di loro, è bene confrontare la qualità del servizio offerto. La semplicità della procedura di richiesta ed il tempo di erogazione del finanziamento sono altri parametri che concorrono a determinare la qualità complessiva del servizio offerto. Controlla, inoltre, che le modalità e la flessibilità dei rimborsi siano coerenti con le tue aspettative e con le tue reali capacità di ripagamento. Non dimenticare che, per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese, è sempre opportuno stipulare un contratto di credito con un’istituzione che presenti caratteristiche di solidità, integrità ed affidabilità. Valuta poi con cautela eventuali mediatori che dovessero proporti assistenza nell’ottenere credito: a fronte di tanti professionisti onesti vi sono pure personaggi avidi e poco trasparenti, dai quali è bene guardarsi. Le banche e le finanziarie devono per legge esporre i tassi di interesse, le spese ed ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti presso ogni locale aperto al pubblico in due diversi tipi di documento: avvisi sintetici, veri e propri manifesti del formato un metro per settanta centimetri, obbligatoriamente presenti nei locali degli istituti, ed i fogli informativi analitici, a disposizione dei clienti che vogliano portarli via. Inoltre ogni annuncio pubblicitario, effettuato con qualunque mezzo di comunicazione, che presenti il tasso di interesse o altre voci di costo del credito, deve necessariamente riportare l’indicazione del TAEG e il relativo periodo di validità.

Gli elementi del TAEG

Secondo la normativa italiana le voci che devono essere comprese nel calcolo del TAEG sono:

  • il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi;
  • le spese di istruttoria o di apertura della pratica di credito;
  • le spese di riscossione dei rimborsi e incasso delle rate, se stabilite dal creditore.


Tali spese possono essere escluse purchè l’istituto finanziario lasci al cliente la scelta sulle modalità di pagamento (bonifico bancario o bollettino postale, pagamento diretto presso lo sportello o l’ufficio della società); le spese per l’assicurazione (copertura in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del cliente), imposte dal finanziatore. Tali spese possono essere escluse quando la sottoscrizione dell’assicurazione risulti facoltativa; il costo dell’attività di intermediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito.
Si tratta in questo caso di una voce di costo che garantisce la remunerazione dell’operato svolto da agenti o da soggetti convenzionati; le altre spese contemplate nel contratto, purchè non rientrino nelle categorie riportate di seguito.
Quelle che invece devono essere escluse sono:
le somme che il consumatore deve pagare per l’inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
le spese diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
le quote di iscrizione a enti collettivi, derivati da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di questo.

Acquisti intelligenti
Gran parte delle richieste di finanziamento per l’acquisto di beni e servizi da parte dei consumatori si origina presso i punti vendita (prestiti finalizzati). In questi casi, il fornitore di beni o servizi ha stipulato un accordo con uno o più istituti finanziari (normalmente più d’uno), vale a dire una convenzione. In base a questo accordo, a fronte di determinate condizioni, l’istituto sovvenziona gli acquisti effettuati presso di lui dai suoi clienti. Il ruolo del rivenditore convenzionato (in gergo dealer), quindi, è quello di canalizzare le proposte di finanziamento – avanzate da coloro che intendono acquistare a credito beni o servizi da lui prodotti o forniti - verso la banca o finanziaria, affinché quest’ultima, compiuta una valutazione sul potenziale cliente (vedi “La valutazione delle richieste”), conceda l’importo richiesto. Una volta approvato il finanziamento, l’ente finanziatore provvede ad accreditare al dealer l’equivalente dell’importo del finanziamento, oltre ad una provvigione per aver procacciato l’operazione. Detto questo, è possibile che in alcuni casi l’interesse del convenzionato e quello del consumatore non siano molto allineati: in base a quali parametri il convenzionato stabilisce le condizioni (vale a dire il tasso) del finanziamento da proporre? E con quale criterio sceglie tra una delle istituzioni finanziarie con cui si è accordato? La risposta non può essere univoca. Molto dipende dal singolo dealer, dalla tipologia di prodotto/servizio che vende e dalla richiesta di tali prodotti da parte dei consumatori. Vi sono molti esercenti che utilizzano le convenzioni per venire incontro alle esigenze dei clienti aiutandoli a ottimizzare i propri acquisti. Ma vi sono anche casi in cui i dealer prestano più attenzione al loro interesse, proponendo il finanziamento che garantisce loro il miglior trattamento provvigionale. Per quanto riguarda le condizioni praticate, normalmente il convenzionato ha una certa discrezionalità nello stabilire il tasso finale per il consumatore; per questo motivo è opportuno che il consumatore conosca questo tipo di dinamiche commerciali e si informi debitamente su ciò che il mercato propone prima di avviare una richiesta di finanziamento. Ciò gli consentirà di indirizzarsi verso quei convenzionati che più di altri tengono in considerazione l’interesse dei clienti.
La conclusione da trarre quindi è che quando si opera un acquisto per credito al consumo, è sempre bene comportarsi come segue:
conoscere e capire le modalità con cui si valuta un’offerta di credito;
confrontare le condizioni economiche di offerte alternative;
valutare anche gli elementi di servizio (reputazione dell’istituto finanziario, velocità di erogazione, ecc.) delle diverse offerte.

Il contratto

La struttura del contratto

Generalmente la richiesta di prodotti di credito al consumo prevede la sottoscrizione di un modulo standard. In questa sezione descriviamo il contenuto del contratto a prescindere dal singolo prodotto richiesto; se vuoi approfondire la conoscenza di un contratto specifico tra i prodotti che PrestitiOnline ti offre, non hai che da andare alle singole sezioni di prodotto.
In ogni caso, si tratta di un documento da leggere con la massima attenzione, composto da più copie a ricalco:

  • una copia per la banca o finanziaria che eroga il prestito;
  • una copia per il venditore convenzionato che eroga il bene o il servizio (se si tratta di prestito finalizzato);
  • una copia per l’agente o il procacciatore d’affari (nel caso ve ne sia uno);
  • una copia per il consumatore, che va conservata accuratamente.


Ogni copia è composta da uno stampato con testo sui due lati del foglio. La parte frontale di norma contiene:

  • dati anagrafici del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza attuale e pregressa negli ultimi anni, estremi del documento di identità, codice fiscale) e dell’eventuale coniuge;
  • ati personali del richiedente (stato civile, professione, livello di reddito);
  • condizioni prescelte per il finanziamento, in qualunque sua forma (carta di credito, prestito personale, ecc.);
  • modalità di pagamento (addebito della rata su conto corrente bancario/ pagamento con bollettino postale);
  • eventuali garanzie e sottoscrizione dell’adesione alla copertura assicurativa (se ti interessa stipulare questo contratto accessorio);
  • autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Sul retro del modulo sono riportate principalmente le seguenti voci:

  • condizioni generali del finanziamento;
  • condizioni in caso di ritardato pagamento;
  • decadenza dal beneficio del termine e sanzioni contrattuali;
  • cessione del contratto a società di factoring;
  • un estratto delle condizioni di assicurazione;
  • informativa sulla tutela dei dati personali.

Gli elementi essenziali del contratto

Come prima cosa, fai attenzione alla forma: il contratto di credito al consumo deve essere redatto per iscritto e una copia deve esserti consegnata. Il mancato rispetto della forma prevista comporta la nullità del contratto stesso (la nullità è “relativa”, ovvero tu hai la facoltà di farla valere; non è automatica).
Prescindendo dallo specifico prodotto richiesto, la legge stabilisce che i contratti di credito al consumo, sia finalizzati che non finalizzati, devono contenere i seguenti elementi:

  • il tasso di interesse praticato;
  • ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi i maggiori oneri in caso di mora;
  • l’ammontare e le modalità del finanziamento;
  • il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
  • il tasso annuo effettivo globale (TAEG);
  • il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
  • l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG (se non è possibile indicare chiaramente queste spese, deve essere indicata una spesa realistica; oltre a questa somma, non ti potrà essere imposto alcun pagamento);
  • le eventuali garanzie richieste;
  • le eventuali coperture assicurative che ti venissero richieste e non incluse nel calcolo del TAEG.


In più, per i soli prestiti finalizzati e a pena di nullità, deve essere specificato:
la descrizione precisa dei beni o dei servizi per i quali richiedi il finanziamento;
il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto;
le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato. .

I documenti necessari e la vendita

Sia che si richieda un prestito finalizzato presso un punto vendita che un finanziamento diretto presso una banca o finanziaria specializzata, oltre alla compilazione del contratto vengono richiesti alcuni documenti accessori. Tali documenti sono di fondamentale importanza per la valutazione della richiesta (il processo di valutazione è descritto in modo dettagliato nel capitolo “Ottenere un finanziamento”, sempre nella Guida ai prestiti) I documenti che vengono comunemente richiesti sono:

  • documento d’identità (carta d’identità o patente sono i più diffusi);
  • cedolino dello stipendio o del modello unico per la dichiarazione dei redditi;
  • una o più bollette relative alle utenze di casa (telefono, luce, gas);

Il contratto di vendita e il contratto di finanziamento sono distinti e separati. Pertanto, nel caso in cui il prodotto, al cui acquisto è finalizzato il finanziamento, risulti difettoso, ovvero nel caso in cui il prodotto non venga consegnato o il servizio non venga erogato, il consumatore deve informare immediatamente la banca o la finanziaria, senza interrompere il pagamento delle rate. La finanziaria o la banca che ha sovvenzionato l’acquisto del bene tramite un venditore è responsabile del corretto operato di quest’ultimo solo se tra loro vi è un rapporto di esclusiva per la concessione di credito ai clienti del venditore. Di fatto, questa condizione non si verifica mai, poichè i venditori di beni o servizi si avvalgono di convenzioni con più società che erogano credito per avere una gamma più ampia di offerte tra le quali scegliere (per ottenere condizioni migliori sia per i propri clienti che per se stessi). Se quindi non sei soddisfatto del tuo acquisto e del comportamento del negoziante, non cadere nella trappola di rifiutarti di pagare le rate residue: in questo caso, infatti, incorreresti in una condizione di insolvenza che potrebbe seriamente pregiudicare la tua affidabilità creditizia.

Mancato pagamento ed estinzione

In linea generale, interrompere il pagamento di una rata comporta l’immediata inadempienza nei confronti del finanziatore ed il rischio di spiacevoli conseguenze: gli interessi dovuti verrebbero maggiorati, con l’applicazione di una mora; si rischia di finire nella lista dei pagatori “ritardatari” (o peggio) e di essere segnalati agli enti di tutela del credito (le Centrali Rischi) che condivideranno questa informazione con l’intero sistema bancario e finanziario. Alla fine, il risultato sarà un peggioramento della tua affidabilità creditizia e una maggiore difficoltà nell’ottenere credito in futuro.

La normativa stabilisce che è sempre possibile estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, restituendo l’importo convenuto con alcune maggiorazioni. L’istituto richiederà il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento e , se previsto nel contratto (cosa che normalmente accade), di un compenso comunque non superiore all’1% del capitale residuo. Qualora il contratto non specifichi qual è l’importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, si deve intendere come capitale residuo la somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell’adempimento anticipato (calcolata mediante una formula standard definita dal Ministro del Tesoro con un decreto del 1992). Il tasso di interesse da utilizzare nel calcolo è invece quello in vigore al momento dell’adempimento anticipato.

L'offerta di credito ai consumatori

Il credito al consumo

Non tutti lo sanno, ma i finanziamenti destinati ai consumatori per acquisti rateali, i prestiti personali, le linee di fido utilizzabili con o senza una carta di credito, i prestiti garantiti dallo stipendio, rientrano tutti nella categoria del “credito al consumo”. Tale categoria è regolata da norme ben precise e presenta numerose particolarità, ecco perché è opportuno capire meglio di che cosa si tratta.
Innanzitutto, il credito al consumo è una forma di credito che si rivolge esclusivamente ai consumatori, le famiglie e le persone fisiche che richiedano un finanziamento per fini indipendenti dalla propria attività professionale o imprenditoriale. Non viene dunque concesso alle imprese o a persone che intendano utilizzare il finanziamento a favore della propria attività lavorativa o professionale.
Sotto la voce credito al consumo rientrano:

  • i finanziamenti rateali destinati all’acquisto di beni o di servizi
  • i prestiti personali
  • le aperture di credito rotativo (revolving) con o senza carta di credito
  • le operazioni di cessione del quinto dello stipendio


In base alla normativa, il credito al consumo prevede finanziamenti oscillabili fra le 300 mila e i 60 milioni di lire, con durata del rimborso che normalmente non supera i 48 o i 60 mesi (anche se, relativamente alla durata, la normativa non prevede limiti). Nella categoria del credito al consumo si suole far rientrare anche i prestiti con cessione del quinto dello stipendio, per i quali sono state comunque definite delle condizioni a parte.
Attenzione, per la legge italiana, non rientrano nelle operazioni di credito al consumo:
i finanziamenti di importo inferiore alle 300.000 lire e di importo superiore ai 60 milioni di lire;
i finanziamenti rimborsabili in un’unica soluzione entro 18 mesi, con addebito di oneri ma non calcolati in forma di interesse, anche se previsti contrattualmente (per esempio, ciò si verifica quando si utilizza un carta di credito che prevede il pagamento a saldo di tutte le somme spese durante il mese precedente);
i finanziamenti destinati all’acquisto di proprietà immobiliari o al loro restauro e miglioramento (per intenderci, il mutuo è un prodotto che non rientra nella categoria del credito al consumo).

Chi lo può concedere?

Il credito al consumo può essere concesso solo:
1. dalle banche;
2. dagli intermediari finanziari iscritti nell’apposito albo tenuto presso l’Ufficio Italiano dei Cambi;
3. dai commercianti, ma soltanto nella forma di dilazione del pagamento del prezzo (cioè non ti possono erogare una somma di denaro,ma solo darti la possibilità di pagare il bene un po’ per volta).
I soggetti abilitati possono dunque far sottoscrivere contratti di credito al consumo. Ciò avviene:

  • presso lo sportello bancario;
  • presso la finanziaria alla quale ci si rivolge;
  • presso il punto vendita dei beni e servizi al cui acquisto il consumatore è interessato.


I soggetti abilitati devono esporre presso i propri locali aperti al pubblico: i tassi di interesse, i prezzi massimi praticabili e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti.
Tali informazioni sono contenute in due diversi documenti:

  • gli avvisi sintetici, vale a dire manifesti del formato 100 x 70 cm, che devono obbligatoriamente essere affissi sulle pareti dei locali aperti al pubblico;
  • i fogli informativi analitici, che devono essere tenuti a disposizione dei clienti che vogliano portarli a casa per consultarli con calma.


I documenti esposti dai soggetti abilitati relativi alle loro operazioni di credito al consumo devono obbligatoriamente contenere l’indicazione del tasso complessivo che viene richiesto al cliente a fronte del finanziamento, vale a dire il TAEG (tasso annuo effettivo globale) e il relativo periodo di validità. .

La classificazione dei prodotti

Le classificazioni rilevanti nel caso delle operazioni di credito al consumo sono sostanzialmente due:
1. classificazione in base alla destinazione del finanziamento;
2. classificazione in base al tipo di contratto.

1. Se guardiamo alla destinazione del finanziamento, sono possibili due casi:
Prestiti finalizzati
Il prestito finalizzato è quello che viene normalmente proposto presso i rivenditori di beni o servizi (elettrodomestici, arredamento, auto, ecc.) per gli acquisti con pagamento rateale. Il rivenditore che propone questa formula ha sottoscritto una o più convenzioni con altrettanti istituti finanziari, che a fronte del suo servizio gli riconoscono una provvigione. Egli quindi propone i prodotti ai suoi clienti e provvede a far compilare la richiesta, inoltrandola all’istituto. Questo valuta la richiesta di credito e, in caso di approvazione, il cliente che ha ottenuto il bene desiderato si trova ad essere obbligato nei suoi confronti.
Contestualmente l’istituto finaziario provvede ad accreditare al rivenditore un importo pari al valore del bene finanziato più le sue provvigioni per aver “venduto” un finanziamento. Questa è proprio l’essenza della finalizzazione: l’erogazione della somma finanziata è destinata al pagamento del bene o servizio, e non al consumatore che ha richiesto il finanziamento.
Prestiti non finalizzati
Quando il finanziamento viene richiesto per tipi di acquisto non coperti da possibilità di finanziamento o al di fuori di una singola operazione di acquisto di un bene o servizio, il consumatore si rivolge direttamente ad una società finanziaria o a una banca. In questo caso il richiedente non è tenuto a dimostrare la finalità del finanziamento richiesto, anche se normalmente l’istituto finanziario cerca di capire quali siano i suoi programmi di spesa.
Questo rapporto non prevede la presenza di alcun intermediario commerciale, come nel caso del prestito finalizzato, in quanto la richiesta del finanziamento non avviene nell’ambito di una transazione commerciale. Una volta approvata la richiesta, l’erogazione della somma finanziata viene ovviamente destinata al richiedente.

2. Se guardiamo invece alla struttura del contratto, abbiamo:
Finanziamenti con ammortamento fisso
Il finanziamento con ammortamento prefissato prevede che la somma stabilita venga erogata al consumatore all’inizio di un rapporto e venga rimborsata fino alla completa estinzione del finanziamento secondo un piano di ammortamento predeterminato (es. 500 mila lire al mese per 12 mesi), a rate costanti e con tasso fisso. Questo tipo di finanziamento è molto diffuso nel caso di richieste di credito finalizzate all’acquisto di immobili (la struttura dell’operazione è infatti la medesima del mutuo). Per quanto riguarda il credito al consumo e i prodotti che ci interessano, tale struttura si applica normalmente ai finanziamenti finalizzati e ai prestiti personali. In questi casi, infatti, il contratto prevede che la somma finanziata, comprensiva di eventuali oneri accessori, venga restituita secondo un piano ben definito che dia evidenza dell’ammontare della rata mensile di rimborso e del numero complessivo delle rate dovute (da cui si ricava la durata dell’operazione). Una volta estinto il debito, chi volesse richiedere un altro finanziamento alla medesima finanziaria o banca, dovrebbe fare un’altra richiesta che verrebbe sottoposta ad un’ulteriore valutazione.
Finanziamenti tramite apertura di credito
Il finanziamento tramite apertura di credito consiste nel mettere a disposizione del consumatore una determinata somma che può essere utilizzata in un’unica soluzione oppure in più soluzioni. A differenza di quanto visto al punto precedente, in questo caso non si prevede un piano di rimborso predeterminato, ma il consumatore ha la facoltà di ripagare il finanziamento in modo flessibile e graduale, e comunque commisurato alle sue esigenze e alla sua disponibilità.

Le leggi che tutelano il credito al consumo

In tutti i Paesi europei l’attività di credito al consumo è regolata da una serie articolata di norme che hanno lo scopo di garantire e tutelare al massimo il consumatore. Ecco le principali disposizioni di legge che regolano l’attività di credito al consumo e riguardano direttamente i diritti e i doveri del consumatore:

  • le direttive comunitarie in materia (87/102/CEE del 22.12.1986 e 90/88/CEE del 22.2.1990) sono state recepite in Italia nella legge 19 febbraio 1992, n.142;
  • la legge 154 del 17 febbraio 1992, sulla trasparenza in materia di servizi finanziari, che riguarda anche il credito al consumo;
  • le finanziarie devono sottostare alla legge n.197 del 5 luglio 1991;
  • le leggi sul credito al consumo, sulla trasparenza e in parte sull’antiriciclaggio sono state modificate e hanno trovato una collocazione unitaria e organica nel quadro del Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs 1 settembre 1993 n.385, per comodità Tulb) e sono trattate nei titoli V e VI;
  • anche i contratti di credito al consumo sono assoggettati alla disciplina in materia di clausole vessatorie, che tutela il consumatore dal rischio che gli vengano applicate condizioni appunto vessatorie (legge 6 febbraio 1996, n.52 articolo 25);
  • anche l’attività di credito al consumo è assoggettata alla disciplina in materia di privacy e trattamento dei dati personali (legge 31 dicembre 1996 n.675);
  • infine, interessa anche il credito al consumo la disciplina, finalizzata alla lotta all’usura, che stabilisce un tetto massimo agli interessi nell’ambito delle operazioni di finanziamento (legge 7 marzo 1996 n. 108).

Giuliano Adriani

 

 

 

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