Regolarizzazione di colf e badanti
Testo trasmesso dalla Camera dei Deputati al Senato (5 giugno
2002)
Articolo
29
(Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle
proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia
affetti da patologie o handicap che ne limitano
l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro (...) alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente per territorio mediante presentazione
della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal
presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata
dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per
quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale
accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente
comma è limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo
al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di
inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro, ed una
dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque,
la regolarità della sua presenza in Italia;
b) l’indicazione delle generalità e
della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) l’indicazione della tipologia e
delle modalità di impiego;
d) l’indicazione della retribuzione
convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità, alla
dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario,
pari all'importo trimestrale corrispondente al rapporto di
lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di
penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore
d'opera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di
soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di
cui al decreto legislativo n.286 del 1998 introdotto
dall'articolo 6 della presente legge.
c) certificazione medica della patologia o
handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è
destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta
qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e il
questore rilascia al prestatore di lavoro un permesso, della
durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui
al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la
denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza
di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui
al comma 4, la prefettura – ufficio territoriale del Governo
invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di
soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle
condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il
contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le
condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di
soggiorno è rinnovabile previo accertamento dell’organo
competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarità della posizione contributiva della manodopera
occupata. La mancata presentazione delle parti comporta
l’archiviazione del relativo procedimento.
6. I datori di lavoro che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 5, non
sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, compiute,
antecedentemente al 1° gennaio 2002, in relazione
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella
dichiarazione di emersione presentata. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali determina con proprio decreto i
parametri retributivi e le modalità di calcolo e di
corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a),
nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse
sia per far fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei
compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla
posizione contributiva del lavoratore interessato in modo da
garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina
altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori
d'opera extracomunitari nei confronti dei quali:
a) sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso
di soggiorno;
b) risultino segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai
fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) risultino denunciati per uno dei reati
indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con
un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dell’interessato, ovvero risultino destinatari dell’applicazione
di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti
della riabilitazione.
7-bis Le disposizioni del presente articolo
non costituiscono impedimento all’espulsione degli stranieri che
risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8 Chiunque presenta una falsa dichiarazione
di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le
disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è
punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto
non costituisca più grave reato. |